Cassazione Penale, Ordinanza n. 30111/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione davanti al Tribunale di Brindisi, il condannato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati già giudicati con sentenze irrevocabili: due furti aggravati, una contravvenzione stradale, una più ampia sentenza per associazione per delinquere, furti aggravati, estorsione e reati in materia di stupefacenti, nonché un reato di cui all'art. 707 c.p. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che la continuazione fosse già stata riconosciuta solo tra i primi due furti, che non vi fossero fatti nuovi per estenderla al reato stradale, e che i furti non fossero riconducibili al programma dell'associazione criminosa, non essendo emersi elementi per retrodatare l'associazione al primo furto né per ritenere il furto del marzo 2020 compreso nel medesimo disegno criminoso. In cassazione il ricorrente ha dedotto: mancato confronto con l'argomentazione difensiva sulla durata dell'associazione fino al 29.3.2020; travisamento delle sentenze poste a base dell'istanza, dalle quali si sarebbe desunta l'unità ideativa; omessa o illogica motivazione, nonché contraddittorietà interna e con la sentenza di condanna per il reato associativo. Con memoria ha ribadito che i reati-fine cadevano nel periodo di operatività del sodalizio e che non era stata valutata la condanna per l'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero essenzialmente valutazioni di fatto sulla riconducibilità dei furti al programma associativo, senza confrontarsi con la motivazione specifica dell'ordinanza di esecuzione; che la doglianza di contraddittorietà fosse generica e non ancorata a passaggi immediatamente evincibili dal provvedimento; e che la dedotta questione di travisamento si traducesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale processuale, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice di furto, in uno dei capi di sentenza oggetto dell'istanza di continuazione.
Richiamato quale aggravante del furto nei capi di sentenza considerati per il vincolo della continuazione.
Richiamato come contravvenzione stradale oggetto di precedente condanna, rispetto alla quale era stata esclusa la continuazione.
Richiamato nella sentenza che aveva definito il reato associativo e alcuni reati-fine; nel provvedimento impugnato è utilizzato come riferimento alla struttura del programma criminoso unitario.
Richiamato come associazione per delinquere; il giudice dell'esecuzione ha escluso che consentisse, nel caso concreto, di retrodatare o estendere automaticamente il programma associativo ai furti contestati.
Richiamato come estorsione compresa in una delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come reato in materia di stupefacenti incluso in una delle decisioni esaminate per la continuazione.
Richiamato come ulteriore reato definitivo oggetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione.
avviso contenente l'enunciazione della causa di inammissibilità
La Corte richiama l'avviso preventivo che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice e non limitarsi a riproporre una lettura alternativa dei fatti o delle sentenze pregresse.
- La deduzione di travisamento della prova o del contenuto delle decisioni è ammissibile solo se individua con precisione l'errore e mostra che esso emerge immediatamente dagli atti o dal provvedimento impugnato; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La contraddittorietà della motivazione deve essere allegata in modo specifico e ancorata a profili realmente desumibili dal provvedimento; doglianze generiche o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
- La mera coincidenza temporale tra reati-fine e periodo di operatività di un'associazione per delinquere non basta, di per sé, a fondare il riconoscimento della continuazione, se il giudice di merito esclude, con motivazione non specificamente scalfita, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
- In cassazione, le censure che attaccano l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice dell'esecuzione sono inammissibili quando non denunciano un vizio logicamente e testualmente percepibile dal provvedimento, ma mirano sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
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