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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29868/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna emessa in rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano per il reato di gestione illecita di rifiuti. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestando la conferma della responsabilità penale, dall'altro lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, il ricorso insisteva su aspetti relativi alla natura, ai profili ponderali e merceologici dei rifiuti trasportati, chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte rileva inoltre che la difesa aveva scelto il giudizio abbreviato "secco", rinunciando all'istruttoria, e che si era richiamata a un verbale di sequestro non allegato né puntualmente indicato, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi si risolvessero in censure di merito non consentite in sede di legittimità, poiché miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e delle risultanze fattuali già esaminate dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che la doglianza sui rifiuti trasportati era supportata da un riferimento generico a un verbale di sequestro non specificamente indicato o allegato, con ulteriore difetto di autosufficienza. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha reputato che la Corte d'Appello avesse dato motivazione adeguata, sicché anche su questo punto il ricorso tendeva a una rivalutazione del merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006

    individua il reato contestato, relativo alla gestione illecita di rifiuti; la sentenza non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che la condanna era stata confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile dai giudici di merito con motivazione adeguata; la Cassazione considera preclusa una nuova valutazione del merito su tale punto.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quanto ai limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione.

  • art. 591 c.p.p.

    base della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la doglianza fondata su atti o documenti del fascicolo richiede una precisa indicazione del contenuto e della collocazione dell'atto richiamato; il rinvio generico a un verbale non allegato o non specificamente individuato è inidoneo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere nuovamente rivalutata in cassazione quando i giudici di merito abbiano offerto una motivazione congrua e non meramente apparente.
  • La scelta del giudizio abbreviato secco può rilevare, nel controllo di legittimità, come rinuncia all'istruttoria che limita la possibilità di censurare la ricostruzione fattuale compiuta nei precedenti gradi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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