Cassazione Penale, Ordinanza n. 29861/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La difesa ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; incompletezza dell'istruttoria per il mancato esame dell'imputato e del commercialista; carenza di offensività della condotta. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà una riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello, con motivazione ritenuta ampia e coerente: inesistenza delle operazioni commerciali indicate nelle fatture, ulteriori riscontri dalle movimentazioni del conto corrente postale utilizzato dall'imputato, insussistenza della necessità di rinnovare l'istruttoria e certezza dell'elemento soggettivo desunta dalla sistematica interposizione tra società produttrici e presunti acquirenti per consentire l'iscrizione a bilancio di costi non effettivamente sostenuti. La residua censura è stata dichiarata preclusa perché non dedotta in appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata all'imputato, richiamata per qualificare la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte conferma la sussistenza del reato sulla base dell'inesistenza delle operazioni commerciali e della finalità di consentire l'indicazione di costi fittizi in bilancio.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre, in modo frazionato e minimizzante, censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di appello.
- La doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria non può essere accolta quando il giudice di merito abbia già motivatamente escluso la necessità di ulteriori acquisizioni probatorie, ritenendole non decisive o inconferenti rispetto al compendio già acquisito.
- In tema di reati di fatturazione per operazioni inesistenti, l'inesistenza delle operazioni e gli indici oggettivi desumibili dalle movimentazioni finanziarie possono costituire elementi idonei a sorreggere il giudizio di responsabilità e a fondare anche l'accertamento dell'elemento soggettivo.
- Una censura non dedotta in appello è preclusa in cassazione, se non viene specificamente contestato il riepilogo dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata; in difetto, la doglianza si considera proposta per la prima volta in sede di legittimità e quindi tardiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29859/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29864/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29866/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29868/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29869/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →