Cassazione Penale, Ordinanza n. 29859/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: alla ritenuta responsabilità per il reato associativo; alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.; all'applicazione della recidiva; al diniego delle attenuanti generiche. Le prime due censure sono state ulteriormente sviluppate con memoria. La doglianza sostanziale mirava a una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dal giudice d'appello, contestando la valorizzazione degli elementi indiziari relativi alla raccolta abusiva dei rifiuti, alla selezione e vendita a ditte compiacenti, alla combustione dei rifiuti non venduti, nonché alla struttura organizzata dell'associazione e al ruolo apicale attribuito al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi si risolvessero in contestazioni di merito non deducibili in sede di legittimità, poiché volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dell'attendibilità delle risultanze già esaminate congruamente dalla Corte territoriale. Ha giudicato generico anche il motivo sulla recidiva, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e inammissibile la censura sulle attenuanti generiche per mancata confutazione concreta dell'assunto secondo cui non vi erano elementi positivamente valutabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Norma richiamata come titolo del reato associativo contestato e confermato nei due gradi di merito.
art. 452-quaterdecies c.p.
Norma richiamata come titolo del reato contestato in relazione all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006
Norma richiamata come ulteriore titolo di reato ambientale contestato all'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a contestare la persuasività o la puntualità della motivazione, ovvero che mirino a una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria.
- Le doglianze sul vizio di motivazione sono ammissibili solo se denunciano una mancanza, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; sono invece inammissibili le richieste di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a deduzioni generiche.
- La conferma della responsabilità per un'associazione per delinquere può fondarsi su plurimi elementi convergenti, quali la sistematica attività illecita, la predisposizione di mezzi, la suddivisione dei compiti e la posizione sovraordinata di un partecipe nei rapporti con terzi e con le forze dell'ordine.
- La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche devono essere censurati con argomentazioni puntuali e specifiche; in mancanza di un effettivo confronto con la motivazione di merito, la doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
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