Cassazione Penale, Ordinanza n. 29864/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Palermo deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione; 2) erronea configurazione del concorso tra ricettazione e commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti; 3) mancata applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. La Corte ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una critica di merito alla valutazione delle prove, non consentita in cassazione; che il secondo fosse infondato perché il concorso tra i due reati è configurabile quando, oltre all'acquisto di supporti non conformi, vi sia la loro detenzione a fini di commercializzazione; e che la terza censura fosse preclusa perché non specificamente dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era una non consentita rivalutazione del merito e che il secondo era manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento sul concorso tra ricettazione e commercio abusivo di supporti audiovisivi; la residua doglianza è stata considerata tardiva perché non risultava specificamente devoluta in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamata l'attenuante speciale prevista per la ricettazione, ma la censura sulla sua mancata applicazione è stata dichiarata preclusa perché non dedotta in appello.
art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633
il reato di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti può concorrere con la ricettazione quando i supporti non conformi sono detenuti a fini di commercializzazione.
la condotta di ricettazione è stata oggetto di censura in punto di elemento soggettivo, ma la Corte ha reputato le doglianze non scrutinabili perché dirette a sollecitare una diversa lettura delle prove.
non è menzionato espressamente, ma la Corte richiama i limiti al sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, ammettendo solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova ponderazione della credibilità e attendibilità delle prove, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Il concorso tra ricettazione e commercio abusivo di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti è configurabile quando l'agente, oltre ad acquistare supporti non conformi alle prescrizioni legali, li detenga con finalità di commercializzazione.
- Una doglianza non specificamente proposta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; in difetto di contestazione del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata, il motivo è tardivo e inammissibile.
- Le censure relative a un'attenuante speciale o ad altre questioni di merito non possono essere esaminate in cassazione se non risultano ritualmente devolute nei precedenti gradi di giudizio.
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