Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello con parziale riforma solo sul trattamento sanzionatorio per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Dal testo emerge che i motivi erano formulati in modo del tutto generico e non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l'accesso degli operanti come elemento indicativo non di un accesso arbitrario di avventori, ma della prosecuzione dell'attività commerciale mediante adattamento del manufatto alle esigenze della clientela, in violazione dei sigilli precedentemente apposti.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto di imputazione, relativo alla violazione di sigilli; nel caso concreto la Corte richiama la prosecuzione dell'attività in violazione dei sigilli apposti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in deduzioni generiche e non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di una motivazione non illogica e specificamente fondata su elementi fattuali significativi, il ricorrente deve articolare una confutazione puntuale del ragionamento decisorio, non essendo sufficiente un richiamo apodittico a violazione di legge o vizio di motivazione.
- La violazione dei sigilli può essere desunta da condotte incompatibili con la mera apertura occasionale al pubblico, quali l'organizzazione o prosecuzione dell'attività commerciale mediante adattamento del locale alle esigenze della clientela.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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