Cassazione Civile, Ordinanza n. 20795/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi per IRPEF, addizionali e altri tributi relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007. Gli atti traevano origine dalla mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, in relazione a conti correnti detenuti presso un istituto di credito elvetico, e dalla conseguente omessa dichiarazione di redditi da investimento all'estero. L'Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai sensi del d.l. n. 78 del 2009, il 50% dei saldi in dollari e degli interessi maturati, previa conversione al tasso annuale. La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, ma nelle more depositava rinuncia al ricorso e documentazione attestante il pagamento della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
La decisione
La Corte ha rilevato che la procura a margine del ricorso era ampia ma generica e quindi non idonea a conferire il potere di rinunciare al ricorso; tuttavia ha ritenuto che la nota depositata integrasse una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso, in tale ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del recupero a tassazione del 50% dei saldi e degli interessi relativi ai conti esteri non dichiarati
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato in relazione alla definizione agevolata intervenuta nelle more del giudizio
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato implicitamente nel passaggio sul c.d. doppio contributo unificato, escluso in caso di inammissibilità sopravvenuta
la decisione è resa in adunanza camerale secondo il rito camerale richiamato in epigrafe
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
- La rinuncia al ricorso richiede un potere specifico e non può essere validamente desunta da una procura generica a margine del ricorso; tuttavia la chiara manifestazione di non avere più interesse alla decisione può comunque incidere sull'ammissibilità del ricorso.
- Quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la sua proposizione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di fatti sopravvenuti che rendono inutile la decisione, la Corte può compensare le spese di lite.
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