Cassazione Civile, Ordinanza n. 36041/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'ILOR versata negli anni 1986-1990 da una società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Italia, su royalties percepite dalla controllata italiana. La società ha sostenuto che tali royalties dovessero essere imponibili solo nel Paese di residenza e ha quindi chiesto la restituzione dell'ILOR. L'Agenzia delle Entrate, rimasta silente sulle istanze di rimborso, ha poi resistito nei giudizi di merito affermando che l'esenzione dall'imposizione in Italia sarebbe potuta derivare solo se le royalties fossero state effettivamente assoggettate a ritenuta alla fonte, circostanza non verificatasi. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del d.P.R. n. 597/1973, del d.P.R. n. 600/1973, del d.P.R. n. 917/1986, del d.P.R. n. 599/1973 e della legge di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, sostenendo che la CTC avesse erroneamente escluso l'assoggettamento a ILOR delle royalties corrisposte alla controllante estera.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato un orientamento già consolidato e una precedente decisione resa tra le stesse parti, secondo cui le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito, o da una società ivi stabilita e priva di stabile organizzazione in Italia, non sono assoggettabili ad ILOR. La soluzione discende sia dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, sia dalla normativa interna interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione e al principio di non discriminazione fiscale. Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia alle spese, escludendo inoltre l'applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 3
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
è evocato tra le norme interne asseritamente violate; la Corte lo considera nel quadro dell'interpretazione conforme che porta all'inapplicabilità dell'ILOR alle royalties in esame.
è richiamato tra le disposizioni interne rilevanti ai fini della tassazione delle royalties e della ritenuta alla fonte.
è menzionato tra le norme invocate dall'Agenzia a sostegno dell'imponibilità.
art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 599/1973
è considerato insieme alle altre norme interne come disciplina da leggere in coerenza con la Convenzione e con il diritto UE, conducendo all'esclusione dell'ILOR.
è menzionato nel ricorso come disposizione asseritamente violata.
legge di ratifica del protocollo di modifica della Convenzione Italia-Regno Unito; la Corte ne conferma la rilevanza nel coordinamento convenzionale.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito del 4 luglio 1960
è applicabile anche all'ILOR, perché la sua funzione è evitare, per quanto possibile, la doppia imposizione; impedisce la doppia imposizione sulle royalties percepite da soggetto residente nel Regno Unito e privo di stabile organizzazione in Italia.
art. 6 del Trattato FUE
il principio di non discriminazione fiscale viene ritenuto applicabile anche alle società, nonostante il dato letterale riferito alle sole persone fisiche.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato per la soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le royalties percepite da una società residente in uno Stato convenzionale e priva di stabile organizzazione in Italia non possono essere assoggettate contemporaneamente ad imposta italiana locale se la Convenzione contro le doppie imposizioni, letta in coerenza con la normativa interna, ne esclude la doppia imposizione.
- La Convenzione contro le doppie imposizioni va interpretata in funzione del suo scopo di evitare la doppia tassazione e può estendersi anche a tributi locali sostanzialmente simili a quelli espressamente contemplati.
- Il principio di non discriminazione fiscale del diritto dell'Unione deve orientare l'interpretazione della normativa interna e convenzionale, potendo operare anche in favore delle società e non soltanto delle persone fisiche.
- Quando sulla medesima questione esiste un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che lo contrasti senza offrire argomenti nuovi è infondato se la precedente giurisprudenza ha già risolto in modo univoco il problema interpretativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →