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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35567/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente statale, poi immessa in ruolo, che aveva chiesto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio prestato a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera, con conseguente pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto fondata la censura di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, ma aveva rigettato la pretesa per intervenuta prescrizione: in particolare, aveva applicato un termine decennale al diritto alla ricostruzione della carriera e quinquennale alle differenze stipendiali, escludendo inoltre ogni rilievo del servizio antecedente al 10 luglio 2001. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2935 c.c. per errata individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che il diritto non fosse esigibile prima della stabilizzazione e comunque prima dell'adozione e comunicazione del decreto di inquadramento; ha inoltre denunciato violazione degli artt. 2938 e 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio la prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera, non eccepita dal Ministero in quei termini. Le amministrazioni intimate hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'affermazione di contrasto tra l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa Motter e sostenendo la compatibilità della disciplina nazionale che riconosce solo parzialmente l'anzianità maturata a termine.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva dichiarato integralmente prescritte le pretese azionate, e ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale condizionato limitatamente al principio di diritto sulla disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 quando la disciplina interna conduca a un trattamento meno favorevole rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando i principi indicati in motivazione, sia sul regime della prescrizione sia sui criteri di comparazione e di computo dell'anzianità di servizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso della ricostruzione di carriera del docente stabilizzato il dies a quo non può essere individuato in modo apodittico prima della stabilizzazione o senza verificare il momento di effettiva insorgenza/esercitabilità della pretesa.

  • art. 2938 c.c.

    il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione oltre i limiti derivanti dalle eccezioni e dal thema decidendum, ma può individuare la disciplina applicabile una volta che l'eccezione sia stata ritualmente proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la qualificazione giuridica dei fatti può essere compiuta anche in base a ragioni diverse da quelle prospettate, purché resti fermo il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi, utilizzate come fondamento del decisum.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la definizione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    la disposizione disciplina il riconoscimento dell'anzianità dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo; deve essere disapplicata nei casi in cui, applicata con gli altri criteri interni, produca un'anzianità inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.

  • art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    è richiamato come regola interna di computo dell'anzianità, ma non può essere applicato se conduce a un trattamento discriminatorio rispetto al personale di ruolo comparabile.

  • art. 526 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    è evocato come antecedente del criterio contrattuale che parametra la retribuzione del personale a termine a quella iniziale del personale di ruolo.

  • art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.

    la domanda di differenze retributive del personale a termine soggiace al termine quinquennale di prescrizione per i crediti periodici.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive; nel settore scolastico richiede il riconoscimento dell'anzianità maturata a termine ai fini della progressione stipendiale e della carriera, anche per effetti futuri di rapporti sorti prima del 10 luglio 2001.

  • direttiva 1999/70/CE

    il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la disciplina precedente, in assenza di espressa deroga.

  • art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124

    è richiamato come disposizione integrativa del criterio interno di computo dell'anzianità del personale scolastico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Una volta proposta l'eccezione di prescrizione, il giudice deve individuare la disciplina prescrizionale corretta e il relativo dies a quo in base alla natura del diritto azionato; se la decisione di merito applica un termine errato o colloca male il momento iniziale, la cassazione può intervenire anche ricostruendo giuridicamente la fattispecie in modo diverso dai motivi delle parti, purché senza violare l'art. 112 c.p.c.
  • Nel pubblico impiego scolastico occorre distinguere tra la domanda di parità retributiva durante la fase di lavoro a termine e la domanda, successiva alla stabilizzazione, di ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'anzianità pregressa: si tratta di pretese diverse, con diversi presupposti e diverso regime della decorrenza della prescrizione.
  • Il credito alle differenze retributive maturate nel corso del rapporto a termine è soggetto alla prescrizione quinquennale dei crediti periodici; il diritto alla corretta ricostruzione della carriera, invece, non può essere trattato come un diritto autonomamente prescrivibile in modo sganciato dai crediti patrimoniali che ne discendono, dovendosi verificare quando e in che misura le singole pretese economiche siano maturate e siano ancora esigibili.
  • La disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità del docente immesso in ruolo dopo contratti a termine deve essere disapplicata se, applicata nel caso concreto, produce un trattamento meno favorevole rispetto a quello del lavoratore comparabile assunto fin dall'origine a tempo indeterminato, salvo che ricorrano ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento.
  • Ai fini della comparazione richiesta dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, non rilevano le modalità di reclutamento né le ragioni che hanno giustificato la stipulazione del contratto a termine; ciò che conta sono le caratteristiche dell'attività svolta, la professionalità maturata e l'effettiva anzianità di servizio.
  • Il servizio prestato a termine prima del 10 luglio 2001 può rilevare per gli effetti futuri della progressione di carriera, poiché il diritto dell'Unione si applica anche alle conseguenze future di rapporti sorti anteriormente, salvo espressa deroga.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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