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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente i ricavi di una società per l'anno d'imposta 2004, applicando gli studi di settore, e recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo illegittimo l'accertamento perché l'Ufficio non avrebbe prima dimostrato i presupposti per un accertamento analitico e, comunque, non avrebbe supportato l'induttivo con presunzioni gravi, precise e concordanti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la CTR ha erroneamente escluso la peculiarità dell'accertamento da studi di settore, il quale si fonda sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla grave incongruenza tra ricavi dichiarati e standard, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avrebbe considerato l'esame della contabilità e le incongruenze emerse dall'applicazione dello studio di settore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia: negli accertamenti fondati sugli studi di settore la questione centrale è la verifica della grave incongruenza tra dichiarato e standard, l'attivazione del contraddittorio e la valutazione delle giustificazioni del contribuente, non la necessità di un autonomo e preliminare riscontro delle condizioni per un accertamento analitico né la dimostrazione di presunzioni gravi, precise e concordanti secondo lo schema generale dell'accertamento induttivo. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente e dalla CTR; la Corte precisa che, nel caso di accertamento mediante studi di settore, il tema non va impostato come se si trattasse della sola regola generale dell'accertamento induttivo/analitico, poiché operano regole peculiari legate allo scostamento dagli standard e al contraddittorio.

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427

    Norma posta a base dell'accertamento mediante studi di settore; la Corte la legge nel senso che lo scostamento dagli standard integra una presunzione semplice che va valutata all'esito del contraddittorio con il contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova: nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente deve provare le circostanze che giustificano l'esclusione o la non applicabilità concreta dello standard, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello studio e la grave incongruenza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ribadisce che, negli studi di settore, la gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dallo scostamento, ma si formano nel contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard non basta da solo a fondare la pretesa: la presunzione diviene significativa solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale.
  • In tale tipo di accertamento, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard prescelto e la grave incongruenza dei dati dichiarati, mentre il contribuente ha l'onere di allegare e provare le specificità della propria attività che giustificano lo scostamento.
  • Quando l'accertamento è fondato sugli studi di settore, è irrilevante pretendere, come criterio decisivo di legittimità, la preventiva verifica dell'inapplicabilità dell'accertamento analitico o la sola presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti secondo lo schema generale dell'accertamento induttivo.
  • Il giudice tributario deve concentrarsi sulla reale entità dello scostamento e sulla valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente, senza sostituire al paradigma degli studi di settore quello dell'accertamento generale ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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