Ordinanza n. 3152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti amministrativi connessi agli effetti di una misura di prevenzione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che la tesi sostenuta riguardava l’idoneità della riabilitazione ottenuta ai sensi dell’art. 179 c.p., conseguente a una condanna penale, a produrre effetti anche rispetto alle conseguenze amministrative della misura di prevenzione applicata per i medesimi fatti. L’appellante sosteneva, in sostanza, che tali effetti potessero estendersi implicitamente anche alla misura di prevenzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che la tesi dell’appellante non trovi riscontro nel diritto positivo. Ha distinto la riabilitazione prevista dall’art. 179 c.p., sulla quale è competente il tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 683 c.p.p., dalla riabilitazione prevista dall’art. 70 d.lgs. n. 159/2011, per la quale è competente la corte d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha applicato la misura di prevenzione o l’ultima misura di prevenzione. Ha inoltre rilevato che, anche qualora la misura di prevenzione fosse stata applicata per i medesimi fatti oggetto della condanna penale, tale coincidenza dovrebbe essere specificamente vagliata dall’autorità giudiziaria competente; pertanto, gli effetti della riabilitazione penale non possono estendersi implicitamente alle conseguenze della misura di prevenzione. L’ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Prevede la riabilitazione penale, distinta dalla riabilitazione relativa alle misure di prevenzione.
Attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza sulla riabilitazione prevista dall’art. 179 c.p.
Prevede la riabilitazione in materia di misure di prevenzione e individua la competenza della corte d’appello del distretto in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto la misura di prevenzione o l’ultima misura.
Massime di principio
- La riabilitazione prevista dall’art. 179 c.p. e quella prevista dall’art. 70 d.lgs. n. 159/2011 sono istituti distinti, soggetti a differenti presupposti e competenze giurisdizionali.
- La riabilitazione penale disposta ai sensi dell’art. 179 c.p. non produce automaticamente o implicitamente effetti estintivi sulle conseguenze amministrative derivanti da una misura di prevenzione.
- Anche quando la misura di prevenzione e la condanna penale riguardino i medesimi fatti, l’eventuale incidenza della riabilitazione penale sulla misura di prevenzione deve essere specificamente valutata dall’autorità giudiziaria competente; la mera coincidenza fattuale non determina un’estensione automatica degli effetti riabilitativi.
- La riabilitazione relativa a una misura di prevenzione deve essere richiesta alla corte d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura o dell’ultima misura di prevenzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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