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Ordinanza

Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734, con cui il direttore generale della Direzione Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura ha disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta in favore della società Sipario Movies s.p.a., di cui la ricorrente è socia; nonché del provvedimento prot. MIC|MIC_DG-CA|01/08/2025|0032101-P, notificato il 1° agosto 2025, con cui il medesimo direttore generale ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela del predetto decreto di revoca; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di revoca e rigetto notificato in data 11 giugno 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA Media S.A., Sociètè Anonyme di diritto lussemburghese il 10 novembre 2025: del provvedimento prot. MIC|MIC_DG-CA|20/10/2025|0042920-P che ha rigettato la seconda istanza di annullamento in autotutela, presentata dall’Amministratore Giudiziario di Sipario Movies s.p.a., del decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA Media S.A., Sociètè Anonyme di diritto lussemburghese il 6 marzo 2026: - del decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo del 13 gennaio 2026, prot. n. 20, con cui è stata disposta l’esclusione “per un periodo di cinque anni, dalla concessione di qualsiasi contributo, credito di imposta o beneficio economico previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220” nei confronti della società Sipario Movies s.p.a., nonché di “qualunque altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti della stessa”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA Media S.A., Sociètè Anonyme di diritto lussemburghese il 18 giugno 2026: - del decreto della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura prot. n. 25150 del 22 maggio 2026, notificato in pari data, avente ad oggetto “Recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione – legge 14 novembre 2016, n. 220 – società Sipario Movies S.r.l.”, con cui si intima alla società Sipario Movies s.p.a. il pagamento della somma complessiva di € 24.219.459,21 (di cui € 20.304.853,96 a titolo di crediti d’imposta, € 2.030.485,39 a titolo di sanzioni ed € 1.884.119,86 a titolo di interessi); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202511847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, per complessivi € 24.219.459,21, adottato nei confronti della società partecipata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, il provvedimento ministeriale di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, ritenuto consequenziale al precedente decreto di rigetto e revoca dei crediti d’imposta, nonché agli ulteriori atti già impugnati. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, deducendo un pregiudizio grave e irreparabile consistente nel dissesto finanziario della società destinataria del recupero e nel conseguente azzeramento del valore della partecipazione detenuta dalla ricorrente. Il Collegio ha rilevato che la questione dell’eventuale difetto di giurisdizione relativa ai motivi aggiunti poteva essere lasciata impregiudicata in sede cautelare.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Il TAR ha ritenuto che l’avvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società destinataria del provvedimento di recupero escludesse, nelle more della definizione del giudizio, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio non ha deciso la questione dell’eventuale difetto di giurisdizione, riservandola alla fase di merito. L’udienza pubblica già fissata è stata differita al 22 dicembre 2026 per consentire la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei tre ricorsi per motivi aggiunti nel rispetto dei termini processuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previsione della domanda cautelare in corso di causa

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 46 c.p.a.

    termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a.

    Il differimento dell’udienza di merito è stato disposto per consentire il rispetto dei termini processuali relativi alla trattazione degli atti introduttivi e dei motivi aggiunti.

  • art. 71 c.p.a.

    termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a.

    Il differimento dell’udienza di merito è stato disposto per consentire la trattazione congiunta dei ricorsi e dei motivi aggiunti nel rispetto dei termini processuali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sola prospettazione di un dissesto finanziario della società destinataria del provvedimento e della conseguente perdita di valore della partecipazione sociale non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile quando, nelle more del giudizio, sia stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della società stessa.
  • La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del destinatario dell’atto può escludere il periculum in mora rispetto alla richiesta di sospensione del provvedimento di recupero, quando il pregiudizio allegato coincide con il dissesto della società e con la perdita di valore della partecipazione.
  • Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare per difetto del periculum in mora senza pronunciarsi, in tale fase, sulla questione dell’eventuale difetto di giurisdizione, riservando ogni decisione sul punto alla fase di merito.
  • Quando il giudizio comprende il ricorso introduttivo e più atti per motivi aggiunti, l’udienza di merito può essere differita per consentire la trattazione congiunta nel rispetto dei termini processuali previsti dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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