Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Campania, pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Campania, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Campania; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Campania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti per la Direzione Regionale Campania; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso Direzione Regionale Campania e della immissione in servizio a far data dal 18.12.2025 e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti connessi del concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui il candidato non è stato incluso per omessa valutazione del titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, l’avviso di pubblicazione, gli eventuali verbali di approvazione e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe valutato il titolo di riserva dichiarato, con conseguente mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti per la Direzione Regionale Campania. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a essere inserito nella graduatoria con il punteggio spettante e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante inclusione in graduatoria e immissione in servizio. In sede cautelare ha dedotto anche l’irragionevolezza della diversa disciplina tra il servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva, da lui svolto, e il servizio civile nazionale, poi universale, cui l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 riconosce la riserva del quindici per cento dei posti nei pubblici concorsi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto, allo stato del giudizio, del fumus boni iuris. Ha ritenuto non sovrapponibili il servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva e il servizio civile nazionale, poi divenuto universale. Il primo costituisce una modalità alternativa di adempimento di una prestazione personale obbligatoria collegata al dovere di difesa della Patria; il secondo è invece un’attività non imposta. Secondo il Collegio, la riserva del quindici per cento prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 riguarda soltanto il servizio civile nazionale o universale e la differenza di trattamento non appare, nella fase cautelare, manifestamente irragionevole, in ragione della diversa ratio dei due istituti. Non è stata quindi disposta la sospensione della graduatoria né l’inclusione cautelare del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
riserva del quindici percento dei posti nei pubblici concorsi
La riserva è riconosciuta al servizio civile nazionale, poi divenuto servizio civile universale, e non è stata ritenuta estensibile al servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante inclusione in graduatoria e immissione in servizio; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato respingendola.
Massime di principio
- La riserva del quindici per cento prevista per i pubblici concorsi dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 opera in favore di chi abbia svolto il servizio civile nazionale o universale e non si estende, in assenza di un’espressa previsione, al servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva.
- Il servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva e il servizio civile nazionale o universale non sono istituti sovrapponibili, poiché il primo costituisce una modalità di adempimento di una prestazione personale obbligatoria, mentre il secondo consiste in un’attività non imposta.
- La diversa disciplina concorsuale tra servizio civile sostitutivo dell’obbligo di leva e servizio civile nazionale o universale non è manifestamente irragionevole quando sia giustificata dalla diversa natura e funzione dei due istituti.
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