Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 10.06.2026 (prot. n. 114041) con cui l’ATAC Spa ha disposto l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla procedura negoziata indetta per l’affidamento dell’“Accordo Quadro, in base al quale affidare ad un unico operatore economico i lavori di Manutenzione Ordinaria Programmata e Non Programmabile dell’armamento Ferroviario della Metropolitana di Roma Linea C.” (GARA 20269- CIG: BA90A09EB2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dell’ATI da una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea C
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui ATAC S.p.A. le ha escluse dalla procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria programmata e non programmabile dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea C. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’esclusione era collegata alle dichiarazioni concernenti il contratto collettivo applicabile: tali dichiarazioni sono state ritenute ambigue nell’identificazione del contratto collettivo, anche perché la ricorrente aveva cancellato nella domanda di partecipazione la casella che consentiva di indicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, mentre in altre dichiarazioni aveva fatto riferimento a due contratti collettivi coincidenti con quello indicato dalla stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato effettivamente ambigua l’identificazione del contratto collettivo risultante dalle dichiarazioni della concorrente, valorizzando sia la cancellazione della casella relativa alla possibilità di indicare un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla stazione appaltante, sia il riferimento, in altre dichiarazioni, a due contratti collettivi riconducibili a quello indicato dalla stazione appaltante. La misura cautelare è stata quindi negata senza riconoscimento di un’apprezzabile probabilità di fondatezza del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’impugnazione di un’esclusione da una gara, l’ambiguità delle dichiarazioni rese dal concorrente sull’identificazione del contratto collettivo applicabile può escludere il fumus boni iuris.
- La coerenza delle dichiarazioni di gara deve essere valutata nel loro complesso: la cancellazione dell’opzione relativa all’indicazione di un contratto collettivo diverso e il contemporaneo riferimento ad altri contratti collettivi possono concorrere a rendere ambiguo l’impegno dichiarativo del concorrente.
- Quando il ricorso cautelare è privo di fumus boni iuris, la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione deve essere respinta e le spese della fase possono essere poste a carico del ricorrente soccombente.
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