Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - Per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale di merito disposta con atto del Direttore n.415102 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 14/11/2024 nonché la sua rettifica del 28/11/2024 e i relativi atti di approvazione, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare” (codice di concorso SPI) di cui al Bando di concorso n.272037 del 24/7/23 (modificato con atto n.300025/2023 del 24/08/2023), lesivi laddove interpretati come “sostitutivi” delle graduatorie regionali pregiudicando così le posizioni dei ricorrenti con riferimento ai successivi scorrimenti (doc.1/2/3); - Per quanto di ragione, dell’atto dagli estremi ignoti con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la “sostituzione” e la decadenza anticipata delle graduatorie regionali con la graduatoria nazionale del concorso in oggetto, pregiudicando le posizioni dei ricorrenti a seguito di un’eventuale rinuncia alle sedi regionali rese disponibili dopo l’approvazione della graduatoria unica; - Per quanto di ragione, delle note inviate ai ricorrenti per la richiesta delle preferenze con la relativa Tabella (allegato 1), recante le sedi disponibili a livello nazionale da selezionare e il modello di accettazione o rinuncia della proposta di lavoro (allegato 2), lesivi laddove prescrivono un termine perentorio a seguito del quale, in caso di mancato riscontro, lo stesso verrà considerato “quale rinuncia alla procedura” (doc.4); - Per quanto di ragione, dell’atto dagli estremi ignoti, con cui l’Agenzia delle Entrate ha previsto la decadenza dalla graduatoria nazionale e regionale in caso di mancata presa di servizio nel termine indicato dalla stessa amministrazione; - Per quanto di ragione e occorrer possa, della nota 424057 del 25/11/2024, con cui l’Amministrazione ha provveduto all’assunzione di ulteriori 153 idonei della selezione mediante l’utilizzo della graduatoria unica da suddividere su diverse direzioni regionali per far fronte alle carenze d’organico, laddove lesiva nei confronti di parte ricorrente (doc.5); - Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272037 del 24/07/23 e relativi atti di rettifica, con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare” (codice di concorso SPI), laddove lesivo e, in particolare al punto 7.6, nella parte in cui riserva ad ADE la possibilità di formare la graduatoria unica nazionale senza specificare alcunché sulla persistenza delle graduatorie regionali (doc.6); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente a preservare la propria posizione nella graduatoria regionale nel caso di eventuali e futuri scorrimenti (e la graduatoria regionale stessa), a prescindere dall’esistenza della graduatoria unica nazionale e dalla eventuale rinuncia di collocamento in una delle altre sedi regionali espressamente indicate dall’agenzia e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.

Giustizia amministrativa202607312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria unica nazionale e relativi atti della selezione per 530 funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare, nella parte in cui sostituirebbero le graduatorie regionali e inciderebbero sui futuri scorrimenti e sulle decadenze dalla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, la graduatoria unica nazionale approvata dall’Agenzia delle Entrate e la relativa rettifica, gli atti con cui sarebbero state sostituite o anticipate nella decadenza le graduatorie regionali, le comunicazioni relative alla scelta delle sedi e alla rinuncia in caso di mancato riscontro, gli atti concernenti la decadenza per mancata presa di servizio, l’assunzione di ulteriori idonei mediante utilizzo della graduatoria nazionale e, per quanto occorrer potesse, il bando di concorso, in particolare il punto 7.6. Hanno inoltre chiesto l’accertamento dell’interesse a conservare la posizione nelle graduatorie regionali in vista di eventuali futuri scorrimenti, anche in caso di rinuncia a sedi di altre regioni, nonché la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 30 c.p.a. La domanda cautelare è stata proposta in riassunzione ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; il testo dell’ordinanza non specifica ulteriori profili di censura o l’eventuale valutazione del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la domanda era formulata in modo generico e mirava a preservare la posizione dei ricorrenti nelle graduatorie regionali soltanto in relazione a eventuali e futuri scorrimenti. I ricorrenti non avevano allegato, con riferimento alle singole posizioni, quale danno irreparabile sarebbe concretamente derivato dagli atti impugnati, né avevano indicato lo stato di avanzamento degli scorrimenti ritenuti pregiudizievoli nelle rispettive graduatorie regionali. L’ordinanza non esamina espressamente il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di tutela cautelare

    La tutela cautelare è stata negata per carenza del requisito del periculum in mora, non essendo stato allegato un pregiudizio grave e irreparabile concreto e attuale.

  • art. 105 c.p.a.

    ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

    La domanda cautelare era stata riproposta nell’ambito di un ricorso in riassunzione; l’ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi della norma.

  • art. 30 c.p.a.

    conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata

    La domanda risarcitoria o di condanna era stata formulata dai ricorrenti, ma non è stata esaminata in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede l’allegazione concreta e riferita alla posizione del singolo ricorrente di un danno grave e irreparabile; non è sufficiente prospettare genericamente il rischio derivante da eventuali e futuri scorrimenti di una graduatoria.
  • Quando la domanda cautelare mira a conservare una posizione in una graduatoria, il ricorrente deve indicare anche lo stato di avanzamento degli atti o degli scorrimenti dai quali deriverebbe il pregiudizio, così da rendere concreto e attuale il periculum in mora.
  • La genericità dell’istanza cautelare quanto all’individuazione del danno irreparabile comporta il rigetto della misura, anche senza una specifica valutazione del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.