Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 921 -P del 21.01.2026 e relativo alla pratica n. 20250030029 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Junaid presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/7/2026: - del provvedimento n. 4934 -P del 28.04.2026 e relativo alla pratica n. 20250030029 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Junaid presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan;

Giustizia amministrativa202602331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di studio adottato dall'Ambasciata Italiana di Islamabad, oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di rilascio del visto di studio relativo alla pratica per l'iscrizione a un corso di laurea presso un'università italiana. Il ricorso introduttivo riguardava un provvedimento del 21 gennaio 2026; con motivi aggiunti sono stati impugnati il successivo provvedimento del 28 aprile 2026, relativo alla medesima pratica. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Il ricorrente aspirava all'immatricolazione al corso di laurea per l'anno accademico 2025/2026, ma alla data della decisione era già decorso il termine del 30 giugno 2026 previsto per il perfezionamento amministrativo delle immatricolazioni, secondo la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca; inoltre, l'attività accademica risultava conclusa. Il giudice ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato; il periculum in mora manca quando l'utilità perseguita dal ricorrente è ormai divenuta temporalmente irrealizzabile.
  • In una controversia relativa al diniego di un visto finalizzato all'immatricolazione universitaria, il decorso del termine amministrativo per perfezionare l'immatricolazione e la conclusione dell'attività accademica escludono, in concreto, l'urgenza cautelare connessa all'anno accademico ormai trascorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.