Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II n. rep. CB/1269/2026 dell'11.06.2026, con cui è stato disposto nei confronti di Autocentri Balduina S.r.l. il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione ab origine degli effetti delle SCIA prot. n. CB/167646 del 23.12.2019, prot. n. CB/6452 del 04.02.2020 e prot. n. CB/18794 del 20.02.2020 per l'area sita in Roma, Via del Foro Italico n. 439/451; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202607246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del Municipio Roma II che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione ab origine degli effetti di tre SCIA relative all’occupazione e all’attività esercitata in un’area sita in Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha vietato la prosecuzione dell’attività e ha disposto la rimozione ab origine degli effetti delle SCIA presentate nel 2019 e nel 2020. Dal testo dell’ordinanza non risultano articolati specifici motivi di ricorso; il giudice ha rilevato che la ricorrente non fonda la propria pretesa su un titolo concessorio attualmente in essere idoneo a legittimare la permanenza dell’occupazione e il legittimo esercizio dell’attività.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato decisiva l’assenza, dedotta dalla stessa impostazione del ricorso, di un titolo concessorio attualmente efficace che legittimasse la permanenza dell’occupazione e l’esercizio dell’attività. Il provvedimento amministrativo impugnato è quindi rimasto efficace nella fase cautelare. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Il testo non riferisce una specifica valutazione del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’ordinanza ha escluso il fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avverso un provvedimento che vieta la prosecuzione di un’attività non può essere accolta quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di un titolo concessorio attualmente efficace idoneo a legittimare la permanenza dell’occupazione e l’esercizio dell’attività.
  • L’assenza di un titolo concessorio attuale, ove necessario per la legittima occupazione dell’area e per l’esercizio dell’attività, esclude il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro il divieto amministrativo di prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.