Cassazione Penale, Sentenza n. 00028/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto concorrente nell'acquisto e detenzione di 100 grammi di cocaina (capo B) e non ha riconosciuto l'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; censura la motivazione per difetto degli elementi oggettivi e soggettivi sul suo apporto e la mancata differenziazione rispetto ai correi. Inoltre contesta il calcolo della prescrizione, sostenendo che la Corte di appello abbia applicato erroneamente la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 anche in assenza di una stasi effettiva del procedimento durante la pandemia, con la conseguenza che le cessioni successive al 1 giugno 2017 sarebbero prescritte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto logica e aderente alle risultanze probatorie (in particolare colloqui intercettati) la valutazione del giudice di merito sul ruolo concorsuale del ricorrente (apporto consapevole e funzionale: accompagnamento, rassicurazione, attesa del fornitore, trasporto dello stupefacente). Ha confermato l'esclusione della lieve entità in ragione del quantitativo (100 g) e del prezzo (5.000 euro) e, quanto alla prescrizione, ha condiviso l'applicazione della sospensione dei termini prevista dal secondo comma dell'art. 83 d.l. n.18/2020 anche al termine per il deposito della sentenza, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5292/2020). Di conseguenza il motivo relativo alla prescrizione eccessiva è stato ritenuto infondato. Per l'inammissibilità del ricorso il Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto che, per il quantitativo e il prezzo risultanti, la fattispecie non possa essere qualificata come di lieve entità; il dato ponderale e il valore di mercato sono stati considerati determinanti per escludere la qualificazione meno grave.
d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2
La sospensione dei termini procedurali prevista dalla norma comprende anche il termine per il deposito della sentenza e altri termini rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione; pertanto, tale sospensione deve essere computata dal giudice presso il quale il procedimento prosegue.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata errata applicazione delle norme sulla prescrizione, una volta correttamente computata la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020.
Sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
"tutti i termini procedurali"
La giurisprudenza delle Sezioni Unite interpretata dalla Corte afferma che la sospensione di cui all'art. 83, secondo comma, opera senza distinzione su "tutti i termini procedurali" che decorrono nell'intervallo di efficacia della disposizione, comprensivi dei termini per impugnazioni e deposito sentenze, e pertanto incide sul calcolo della prescrizione.
Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024
La Corte ha richiamato il principio che distingue il concorso nel reato dalla mera connivenza: nel concorso si richiede un apporto consapevole, positivo, morale o materiale, anche in forma agevolatrice, mentre la connivenza è comportamento meramente passivo e non idoneo ad apportare contributo causale.
Massime di principio
- Per configurare il concorso in reati di stupefacenti non basta la mera presenza: sono rilevanti atti di supporto concreti e consapevoli (es. accompagnamento, rassicurazione, custodia, trasporto), nonché elementi emersi da intercettazioni che dimostrino la consapevolezza della finalità del viaggio.
- Il quantitativo e il prezzo dello stupefacente sono elementi centrali per escludere la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990; anche se vi sono elementi attenuanti, numeri significativi (es. 100 g e 5.000 euro) orientano verso la qualificazione aggravata.
- Quanto al calcolo della prescrizione durante il periodo emergenziale COVID-19, va considerata la sospensione dei termini disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020: la sospensione opera in modo ampio sui termini procedurali che decorrono nell'intervallo e quindi influisce sul computo della prescrizione anche se il procedimento non abbia subito una stasi formale.
- Il termine per il deposito della sentenza e i termini per proporre impugnazioni possono essere compresi nella sospensione d'emergenza e vanno conteggiati dal giudice che prosegue il procedimento a fini prescrizionali, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- In impugnazioni di merito, se la difesa propone una lettura alternativa dei fatti già valutata e motivata dal giudice di merito con riferimento a prove (es. intercettazioni), la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per mera genericità o oppositività quando non emergano profili di illegittimità rilevanti di diritto.
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