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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39711/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 285/1992, commi 2 lett. b) e 2-sexies) contestata come commessa il 23/01/2017 a Rionero in Vulture. Le censure dedotte: a) mancata motivazione circa l'obbligo di avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. e violazioni delle norme processuali (art.178 lett. c) e art.180 c.p.p.), con affermazione che l'avviso avrebbe dovuto essere dato anche in caso di rifiuto dell'accertamento; b) motivazione mancante, contraddittoria o illogica rispetto al quadro probatorio, con specifico riferimento alla testimonianza dell'appuntato Sciancalepore; c) vizio per mancata risposta alle doglianze in appello e per errata determinazione della pena, con negata concessione delle attenuanti generiche e violazione degli artt.133 e 62-bis c.p.; d) errori relativi alla sanzione amministrativa accessoria, omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e omissione di pronuncia rispetto all'art.186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non fondate le censure o non deducibili in sede di legittimità e, rilevando d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni ex artt.157 e 161 c.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha precisato che non sussistono gli estremi per una assoluzione di merito (art.129, comma 2 c.p.p.), non potendosi rilevare l'insussistenza del fatto. Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Potenza ai sensi dell'art.224 c.d.s.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art.186

    commi 2 lett.b), 2-sexies, 7 e 9-bis

    Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza). Le questioni procedurali connesse all'accertamento (avviso e rifiuto) sono state sollevate ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito perché il reato è stato estinto per prescrizione.

  • art.114 disp. att. c.p.p.

    Riferito all'obbligo di avviso relativo agli accertamenti; il ricorrente lamentava che l'avviso dovesse essere dato anche in caso di rifiuto dell'accertamento. La Corte non ha deciso sul punto nel merito a causa dell'intervenuta prescrizione.

  • art.178 lett.c) c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali la cui violazione è stata dedotta; la Cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non deducibili, senza un approfondimento motivato per effetto della causa estintiva intervenuta.

  • art.180 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali impugnate; non è stata resa una valutazione di merito a causa dell'estinzione del reato.

  • art.133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; il ricorrente lamentava errata applicazione e mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte non ha deciso sul merito per intervenuta prescrizione.

  • art.62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla quantificazione della pena e alle attenuanti; non valutata nel merito dalla Cassazione per effetto dell'estinzione del reato.

  • art.157 cod. pen. e art.161 cod. pen.

    Applicate per il calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha ritenuto spirato il termine massimo di cinque anni, anche computando le eventuali sospensioni, con conseguente estinzione del reato.

  • art.129 c.p.p.

    La norma sulle cause di non punibilità è stata invocata d'ufficio dalla Corte: maturata la causa estintiva, la Cassazione ha annullato senza rinvio per prescrizione e ha escluso l'assoluzione di merito perché non emergono dagli atti elementi che consentano di affermare l'insussistenza del fatto.

  • art.224 c.d.s. (Codice della Strada)

    Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto per l'irrogazione delle conseguenze amministrative di competenza (es. sospensione o revoca della patente), secondo quanto previsto dall'art.224 c.d.s.

Massime di principio

  • Se, dopo l'impugnazione, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato; non è necessario decidere le questioni di merito che il ricorrente aveva dedotto.
  • La dichiarazione dell'estinzione del reato non equivale a un'assoluzione di merito: l'assoluzione ex art.129 c.p.p., comma 2, richiede che dagli atti emerga l'insussistenza del fatto, condizione che qui non sussisteva.
  • Le questioni processuali (mancata motivazione, violazioni di norme processuali, errori nella valutazione della prova) possono rimanere prive di esame se sopravvengono cause estintive; ciò non impedisce tuttavia la trasmissione degli atti alle autorità amministrative per gli effetti non penali.
  • Nelle cause di reati con termini di prescrizione relativamente brevi (es. 5 anni), è essenziale calcolare con precisione termini e sospensioni: difese basate su vizi procedurali possono risultare superflue se la prescrizione è già maturata o matura durante il processo.
  • Se il resistente (Ministero Pubblico) chiede il rigetto e la Cassazione rileva d'ufficio la prescrizione, il ricorrente può ottenere l'annullamento senza rinvio anche se le deduzioni di nullità/non conformità non vengono accolte.
  • Le conseguenze amministrative (es. comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art.224 c.d.s.) possono essere disposte anche quando il reato è estinto per prescrizione; quindi è necessario tutelare anche gli aspetti amministrativi (patente, sanzioni accessorie) oltre a quelli penali.
  • Per le doglianze relative ad avvisi e al rifiuto di accertamenti (es. etilometro), occorre sollevare e documentare tali profili già nei gradi di merito per ottenere una valutazione sostanziale; se sopravviene la prescrizione, tali questioni rischiano di non essere esaminate in Cassazione.

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