Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per vizio nella quantificazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha applicato un valore giornaliero di conversione pari a €250 (parametro ex art. 135 c.p. richiamato dall'art. 53 legge 689/81) senza tener conto della pronuncia della Corte costituzionale n.28/2022 che ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art.53 che fissava quel riferimento minimo, e senza considerare la successiva modifica legislativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150, introduttivo dell'art.56‑quater nella legge 689/81) che ha rimesso al giudice la determinazione del valore giornaliero in base alle condizioni economiche, con limiti da €5 a €2.500. In appello era stata chiesta la rideterminazione della sanzione sostitutiva e, in caso di riduzione, la non applicazione della sospensione condizionale; l'imputato ha documentato assenza di reddito personale e reddito familiare contenuto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva e alla concessione della sospensione condizionale. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha applicato il valore giornaliero di €250 senza considerare la pronuncia costituzionale n.28/2022 (la quale aveva fissato un diverso parametro minimo di €75) e che, dopo la pronuncia, è intervenuto il d.lgs. n.150/2022 con l'art.56‑quater che ha introdotto un regime discrezionale, fondato sulle condizioni economiche del soggetto, con valore giornaliero tra €5 e €2.500. Poiché la determinazione concreta dell'ammontare della pena pecuniaria e la valutazione sulla sospensione condizionale implicano valutazioni di merito e poteri discrezionali, la Corte di legittimità non ha proceduto a rideterminare la sanzione ma ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, affinché il giudice del rinvio valuti quale normativa sia più favorevole (art.56‑quater o art.53 nel testo risultante dalla sentenza costituzionale) e determini il valore giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche, nonché l'eventuale rateizzazione/exclusione della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato; titolo del reato accertato in primo e secondo grado.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Testo originario richiamava l'art.135 c.p. stabilendo che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare».
Prevedeva il vincolo di un valore giornaliero minimo collegato all'art.135 c.p.; la Corte costituzionale ha dichiarato parte di tale disciplina incostituzionale, incidendo sul parametro minimo da applicare.
sentenza Corte costituzionale n. 28/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, secondo comma, legge 689/81 nella parte in cui prevedeva che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art.135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare" anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art.135 del codice penale».
Ha modificato il parametro minimo applicabile alla conversione, fissando un punto di riferimento minimo di €75; la pronuncia era efficace prima della sentenza di appello, ma la Corte territoriale non l'ha applicata.
Norma richiamata per il parametro del valore giornaliero nella disciplina previgente; indicata come riferimento che aveva prodotto un valore giornaliero pratico pari a €250 nel caso concreto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 56‑quater introdotto nella legge 689/81)
«per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133 ter del codice penale».
Introduce un criterio discrezionale e parametrizzato al reddito effettivo del condannato, con limiti minimi e massimi (€5 - €2.500). Può risultare più favorevole al singolo a seconda delle condizioni economiche e sostituisce il rigido riferimento precedente.
Prevede la possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria; richiamata come rimedio da valutare dal giudice di merito qualora la pena sostitutiva venga rideterminata.
Principio della legge più favorevole (lex mitior): nella determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere applicata la norma concretamente più favorevole al reo.
art. 620, comma 1, cod. proc. pen.
Limita la competenza della Corte di cassazione a rideterminare questioni di merito e valutazioni discrezionali; la Corte non ha rideterminato la sanzione ma ha disposto il rinvio perché tali valutazioni spettano al giudice di merito.
Norma richiamata per dichiarare irrevocabili le altre statuizioni della sentenza impugnata non coinvolte dall'annullamento parziale.
Massime di principio
- Quando viene impugnata la conversione di pena detentiva in pena pecuniaria, verificare sempre quale disposizione normativa (o pronunciamento costituzionale) sia concretamente più favorevole al reo (principio della lex mitior) e applicarla.
- Se la normativa applicabile è stata modificata o incisa da decisione costituzionale antecedente la pronuncia impugnata, il giudice di merito è tenuto a considerare tale quadro e motivare la scelta del parametro adottato per il valore giornaliero.
- Dopo l'introduzione dell'art.56‑quater (d.lgs. n.150/2022) la determinazione del valore giornaliero è discrezionale e richiede l'accertamento delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; tali valutazioni competono al giudice di merito e possono portare a importi inferiori anche alla soglia indicata dalla sentenza costituzionale.
- La Corte di legittimità, quando la quantificazione richiede valutazioni di fatto e discrezionali, tende ad annullare e rinviare invece di rideterminare direttamente la sanzione.
- Se dalla rideterminazione della pena pecuniaria risultasse un importo più basso, il giudice del rinvio deve rivalutare anche l'applicazione della sospensione condizionale e la possibilità di rateizzazione ex art.133‑ter c.p.
- In fase di impugnazione è utile chiedere espressamente la rideterminazione della sanzione sostitutiva e, se favorevole, la non applicazione della sospensione condizionale, fornendo documentazione sulle condizioni economiche per favorire l'applicazione dell'art.56‑quater.
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