Cassazione Penale, Sentenza n. 39707/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Espinal Ventura impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo per guida in stato di ebbrezza (art. 186‑bis d.lgs. 285/1992). Il ricorso articola cinque motivi: 1) nullità della sentenza per apparente errore nella data di deposito della motivazione (presunto pre-depositato prima dell'udienza), con violazione del contraddittorio; 2) sollevamento (o richiesta di sollevare) questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice che abbia rigettato la messa alla prova e poi pronunciato il giudizio abbreviato; 3) censura per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancata integrazione della motivazione dell'ordinanza che aveva respinto la messa alla prova; 4-5) violazione di legge e vizi di motivazione per non aver la Corte territoriale preso in considerazione le modifiche legislative del d.lgs. n.150/2022 che avrebbero ampliato l'ambito applicativo della messa alla prova e per non aver valutato adeguatamente il programma di trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la data indicata per il deposito della motivazione fosse un errore materiale e non una violazione del contraddittorio, dato che dagli atti risultava lo scambio di conclusioni e la replica depositata in tempo utile. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. ha confermato l'orientamento secondo cui eventuali ipotesi di incompatibilità non determinano nullità ma costituiscono causa di astensione o ricusazione, e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 64/2022 che ha escluso l'esistenza di un'incompatibilità "endofasica". Quanto ai motivi relativi alla messa alla prova, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il rifiuto era fondato sulla impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla non recidiva, stante precedenti specifici e precedenti sospensioni condizionali non efficaci. È stato inoltre osservato che la discrezionalità del giudice, guidata dai parametri dell'art. 133 c.p., non impone la valutazione del programma di trattamento quando il rigetto si basa sulla prognosi di recidiva. La Cassazione ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186‑bis
Norma incriminatrice applicata: guida in stato di ebbrezza con particolari commi (comma 2, lett. c, comma 2‑bis, comma 2‑sexies) che hanno giustificato la condanna in primo e secondo grado.
codice di procedura penale, art. 168‑bis
Norma che disciplina la messa alla prova; la richiesta di ammissione alla prova era stata formulata dal ricorrente ed è stata respinta in primo grado.
codice di procedura penale, art. 34
Disciplina le cause di astensione e incompatibilità del giudice; la Corte ha ritenuto che la mancata previsione di incompatibilità per il giudice che rifiuta la messa alla prova non comporti nullità del provvedimento, ma rilevi come motivo di astensione/ricusazione.
codice di procedura penale, art. 37
Procedura di astensione/ricusazione che deve essere utilizzata tempestivamente per far valere incompatibilità o cause di astensione.
Modifiche legislative alla disciplina della messa alla prova richiamate dalla difesa; la Corte ha ritenuto che le modifiche non abbiano inciso sul principio per cui la sospensione è disposta quando il giudice ritiene idoneo il programma e favorevole la prognosi di non recidiva.
Parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione della prognosi favorevole e dell'idoneità del programma di trattamento.
codice di procedura penale, art. 464‑quater, comma 3
Richiamata per ribadire che la sospensione con messa alla prova è subordinata sia all'idoneità del programma sia alla valutazione della prognosi di astensione dal commettere ulteriori reati.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sulle ragioni di cassazione relative a violazioni di legge o vizi di motivazione che possono essere dedotte in cassazione; la difesa aveva invocato questa lett. e) per la sentenza di appello.
codice di procedura penale, art. 173 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, comma 1
Limita l'esposizione dei motivi di ricorso in Corte di cassazione ai soli limiti necessari alla decisione; citato per inquadrare l'articolazione del ricorso.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa.
Corte costituzionale, sentenza n. 64/2022
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare l'infondatezza della tesi dell'incompatibilità 'endofasica' del giudice che ha rigettato la messa alla prova.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'eventuale condanna alle spese per l'inammissibilità e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un errore materiale formale nella indicazione della data di deposito della motivazione (es. data anteriore all'udienza) può essere rettificato e non determina di per sé la nullità della sentenza se dagli atti risulta che il contraddittorio è stato rispettato.
- Le cause di incompatibilità del giudice disciplinate dall'art. 34 c.p.p. non producono automaticamente la nullità degli atti compiuti; devono essere fatte valere tempestivamente con le procedure di astensione o ricusazione (art. 37 c.p.p.).
- La sospensione del processo con messa alla prova richiede sia l'idoneità del programma di trattamento sia una prognosi favorevole di non recidiva; il giudice può rigettare l'istanza sulla base dell'una o dell'altra considerazione e, se il rigetto è motivato sulla prognosi sfavorevole, non è obbligato a riesaminare il programma se la prognosi impedisce comunque l'ammissione.
- La valutazione della prognosi di non recidiva è rimessa alla discrezionalità del giudice e va motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; precedenti specifici e l'uso inefficace di benefici precedenti (sospensione condizionale, messa alla prova non riuscita) costituiscono elementi legittimi per ritenere non favorevole la prognosi.
- Le modifiche legislative (es. d.lgs. n.150/2022) vanno valutate nel loro concreto effetto applicativo: se la nuova disciplina mantiene i criteri essenziali (idoneità del programma e prognosi favorevole), la loro mera esistenza non annulla una motivazione fondata su elementi obiettivi che consentono di escludere la non recidiva.
- In sede di impugnazione in Cassazione, è essenziale formulare ragioni ammissibili e tempestive: motivi manifestamente infondati o procedure imposte non rispettate possono determinare l'inammissibilità e l'onere di condanna alle spese e somme a titolo di ammenda processuale.
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