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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39701/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva confermato la condanna di Cecchetto per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) conseguenti a un incidente stradale del 4 luglio 2017. Il ricorrente deduceva: 1) errore di diritto per presunta preclusione delle violazioni del Codice della Strada già ritenute inesistenti in sede civile; 2) motivazione carente e omessa valutazione di testimonianze favorevoli (contestazione delle risultanze probatorie e della dinamica dell'urto); 3) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p.; 4) omessa compensazione delle spese processuali in ragione del concorso di colpa della vittima; 5) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per essere proposti sotto lettere non consentite i motivi relativi alla valutazione probatoria (art. 606, comma 1, lett. d) ed e)). Ha inoltre respinto le censure di diritto: la sentenza civile non vincola il giudice penale sulle violazioni del Codice della Strada; il giudice di merito ha correttamente individuato come causa dell'evento la mancata osservanza della distanza di sicurezza e la mancata riduzione della velocità (artt. 149 e 141 C.d.S.); l'attenuante dell'art. 62 n. 5 c.p. non è applicabile perché richiede il "fatto doloso della persona offesa"; l'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace; il concorso di colpa della vittima non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali colpose; la Corte conferma che l'imputato è stato ritenuto responsabile di tale reato in relazione all'incidente.

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Richiede l'adeguamento della velocità alle condizioni della strada; i giudici di merito hanno ritenuto che il mancato rallentamento abbia avuto rilevanza causale nell'evento.

  • art. 149 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina la distanza di sicurezza; la sua violazione è stata considerata causa concorrente dell'urto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che, per i reati di competenza del giudice di pace, sono ammessi solo i motivi indicati nelle lettere a), b) e c), rendendo inammissibili le doglianze fondate sulle lettere d) ed e) nel caso concreto.

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Previsto il limite (richiamato) alla possibilità di proporre ricorso per cassazione nei reati di competenza del giudice di pace, vincolando i motivi ammessi.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Richiama le limitazioni procedurali introdotte per i reati di competenza del giudice di pace; sostanzialmente coordinate con l'art. 606 c.p.p. in tema di motivi ammissibili.

  • art. 193 cod. proc. pen.

    Stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova delle leggi civili; la Corte lo usa per affermare che l'annullamento di un verbale in sede civile non vincola il giudice penale.

  • art. 62 n. 5 cod. pen.

    Attenuante che opera se l'evento è stato determinato anche dal fatto doloso della persona offesa; la Corte ha ritenuto che tale requisito non sussista nel caso di svolta non segnalata della vittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le attenuanti previste dalla legge; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno già valutato le attenuanti generiche ma non potevano riconoscere attenuanti prevalenti non previste dal quadro fattuale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda l'orientamento consolidato che ne esclude l'applicazione per i reati di competenza del giudice di pace, richiamando la giurisprudenza e la Corte Costituzionale.

  • art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Prevede l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità nei reati di competenza del giudice di pace; motivo per cui l'art.131-bis è considerato non applicabile in tale ambito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per le impugnazioni infondate; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 606, comma 1 (lett. a, b, c); doglianze sulla valutazione del fatto (lett. d ed e) sono inammissibili.
  • Una sentenza civile che annulla un verbale amministrativo non vincola il giudice penale: il pubblico ministero e il giudice penale possono valutare autonomamente le prove ai sensi dell'art. 193 c.p.p.
  • Per ritenere la responsabilità colposa in incidenti stradali la Corte e i giudici di merito valutano fattori quali distanza di sicurezza e adeguamento della velocità (artt. 149 e 141 C.d.S.) come rilevanti ai fini causali.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. richiede che la vittima abbia posto in essere un fatto doloso che prevedeva e voleva l'evento dannoso; semplice negligenza della vittima (es. svolta non segnalata) non basta.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per tenuità) è, secondo la giurisprudenza consolidata e la Corte Costituzionale, non applicabile ai reati di competenza del giudice di pace; per tali reati opera l'istituto di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 274/2000.
  • Il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali: la condanna alle spese segue la regola della soccombenza e va valutata concretamente.

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