Cassazione Penale, Sentenza n. 39700/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 2 c.p. e 129 c.p.p.; il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato e che erroneamente è stata applicata una disciplina (legge n.41/2016) successiva ai fatti, invece di applicare la normativa vigente alla data del fatto (29/01/2007).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha respinto la censura. Ha ricostruito la normativa sulla prescrizione applicabile al fatto (commesso il 29/01/2007): l'art. 157 c.p. (nella formulazione risultante dalle modifiche precedenti al 2008) prevedeva il raddoppio del termine per il reato di cui all'art. 589 c.p., fissando il termine ordinario in 12 anni, aumentabile di un quarto per effetto dell'art.161 c.p. (quindi 15 anni). Tenuto conto dei periodi di sospensione, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata (31/03/2022). La Corte ha inoltre rilevato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di far luogo a declaratorie di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'omicidio colposo; la fattispecie aggravata con riferimento alle violazioni delle norme sulla circolazione è stata considerata nel calcolo del termine di prescrizione e nella continuità con la successiva disciplina (anche ai fini del raddoppio previsto dall'art.157 c.p.).
art. 157 cod. pen.
Disciplina della prescrizione: ha fissato termini 'ordinari' e previsto il raddoppio del termine per taluni reati (tra cui l'art. 589 c.p.) applicabile al fatto commesso nel 2007; il raddoppio riguarda il termine ordinario e non il termine massimo risultante dalle interruzioni.
art. 161 cod. pen.
Prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; tale aumento si calcola sul termine raddoppiato previsto dall'art.157.
legge 5 dicembre 2005, n.251 (modifica art.157)
Ha riscritto l'art.157 c.p. introducendo la regola per cui la prescrizione si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale o ad un termine sussidiario (sei anni per delitto) e ha inserito il raddoppio per taluni reati.
legge 21 febbraio 2006, n.102
Ha aumentato la pena minima prevista dal secondo comma dell'art.589 c.p., rilevante nella ricostruzione storica delle modifiche della disciplina penale applicabile al fatto.
d.l. 23 maggio 2008, n.92 (convertito in legge n.125/2008)
Intervenne successivamente sulla disciplina dell'art.589; la Corte precisa la distinzione temporale tra le modifiche della pena edittale e la disciplina della prescrizione applicabile al fatto del 2007.
legge 23 marzo 2016, n.41
Modificò la disciplina sostanziale (nuovo testo dell'art.589 e nuova fattispecie art.589-bis); la Corte rileva che tale modifica non incideva retroattivamente sul raddoppio del termine di prescrizione relativo alla fattispecie come risultante dalla normativa vigente alla data del fatto, essendovi continuità normativa tra la circostanza aggravante abrogata e la nuova fattispecie.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme procedurali invocate dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e quindi il ricorso inammissibile.
art. 129 c.p.p.
Regola le cause estintive o di non punibilità; la Corte richiamata la giurisprudenza (Sez. U) ha stabilito che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude l'accertamento di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (De Luca) - giurisprudenza
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di valido rapporto di impugnazione e dunque l'accertamento di cause di non punibilità sopravvenute.
Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020 (Mezzadra) - giurisprudenza
Conferma la continuità normativa tra la circostanza aggravante abrogata e la nuova fattispecie (art.589-bis), giustificando l'applicazione del raddoppio del termine di prescrizione anche dopo modifiche formali della fattispecie.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con riferimento alla normativa vigente alla data della commissione del fatto; le modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente se non espressamente previste.
- Il raddoppio del termine di prescrizione previsto dall'art.157 c.p. si applica al termine ordinario (non al termine 'massimo' derivante da interruzioni) e, in presenza di interruzioni, l'aumento derivante dall'art.161 c.p. si calcola sul termine raddoppiato.
- La continuità normativa tra una circostanza aggravante abrogata e una nuova fattispecie può giustificare il mantenimento degli effetti (es. raddoppio della prescrizione) anche dopo riformulazioni legislative formali della fattispecie.
- Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente non può ottenere che la Corte valuti cause di non punibilità o sopravenute estinzioni del reato sorte dopo la sentenza impugnata.
- Nelle impugnazioni che riguardano la prescrizione è fondamentale documentare e computare con precisione i termini 'ordinari', gli eventuali raddoppi e i periodi di sospensione/interruzione per dimostrare l'effettiva estinzione o meno del reato.
- La conferma di condanna in sede di merito e l'inammissibilità del ricorso possono comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove previsto, somme a titolo di ammenda processuale (Cassa delle Ammende).
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