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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992). Il ricorrente contestava l'utilizzabilità delle analisi del sangue, sostenendo che non gli fosse stato dato l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. (facoltà di farsi assistere da difensore) in forma scritta e che la Corte territoriale avesse travisato le prove basandosi sulla sola deposizione del carabiniere Giusti e su una 'scheda' non risultante nel fascicolo del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. possa essere dato anche oralmente e che la prova della sua comunicazione possa emergere dalla deposizione dell'agente operante; ha ritenuto la testimonianza del carabiniere attendibile e non decisivo l'errore formale della Corte territoriale circa l'allegazione della scheda al verbale. Pertanto gli esiti delle analisi sono stati considerati utilizzabili, la condanna confermata, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non può essere dichiarata d'ufficio la causa di estinzione per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    art. 186, comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies

    Fondamento del reato contestato (guida in stato di ebbrezza); la decisione conferma la condanna basata sugli esiti delle analisi del sangue ritenute utilizzabili.

  • codice di procedura penale

    Norma che disciplina gli accertamenti urgenti sulla persona; la decisione rileva che tali accertamenti presuppongono oralità e che le attività possono essere documentate secondo le regole previste (cfr. art. 357).

  • codice di procedura penale

    Predisposizione della disciplina documentale delle attività di cui all'art. 354; la Corte interpreta la norma come compatibile con la forma orale dell'avviso.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 114 disp. att. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

    Prevede la facoltà per la persona sottoposta ad accertamenti di farsi assistere da un difensore. La Corte stabilisce che la legge non impone forma scritta obbligatoria per l'avviso e che la prova dell'avviso può essere fornita tramite testimonianza dell'operante.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limite del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione nel merito delle prove; il travisamento della prova è rilevante solo se incide in modo decisivo sulla logica della motivazione.

  • codice di procedura penale

    Riguarda le cause di non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di dichiarare d'ufficio cause estintive sorte dopo la sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale

    Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende a carico dell'impugnante in caso di dolo o colpa; la Corte ha applicato la sanzione di Euro 3.000,00 per inammissibilità manifestamente infondata.

  • Circolare del Ministero dell'Interno

    Circolare 29 dicembre 2005

    Rilevata ma non vincolante: la Corte afferma che una circolare amministrativa non costituisce fonte di diritto e non può prevalere sulla norma legislativa.

  • Giurisprudenza citata della Corte di Cassazione

    varie pronunce (es. Sez. 4, n. 18349/2021; Sez. 4, n. 3725/2019; Sez. 4, n. 7677/2019; Sez. U. n. 32/2000 e altre)

    Consolidato orientamento secondo cui la prova dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. può essere fornita anche mediante deposizione dell'agente operante, con valutazione della attendibilità della testimonianza e delle ragioni della mancata verbalizzazione.

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla impossibilità di dichiarare ex officio cause di estinzione sorte dopo l'impugnazione manifestamente infondata.

Massime di principio

  • L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att.) non richiede necessariamente forma scritta: può essere dato oralmente e la prova può essere acquisita tramite testimonianza dell'operante.
  • La mancata verbalizzazione dell'avviso non rende automaticamente inutilizzabili gli accertamenti biologici; occorre valutare l'attendibilità della testimonianza e le ragioni della mancata verbalizzazione.
  • La scoperta in giudizio di documenti esibiti dall'operante ma non inseriti nel fascicolo del P.M. non è di per sé sufficiente a travolgere la valutazione di merito, purché la relativa testimonianza sia ritenuta credibile e non vi sia errore decisivo nella motivazione.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove; il vizio di travisamento della prova è rilevante solo se riguarda un elemento decisivo che compromette la coerenza logica della decisione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile ottenere d'ufficio la declaratoria di cause estintive sopravvenute (es. prescrizione).
  • Le circolari amministrative non hanno valore vincolante rispetto alla legge; non possono imporre requisiti formali non previsti dalla normativa di rango primario.

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