Cassazione Civile, Ordinanza n. 28834/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dal subentro, in un appalto di servizi di vigilanza passiva non armata presso immobili dell'Università di Trento, di un nuovo raggruppamento di imprese al precedente appaltatore. Il giudice di merito aveva ritenuto che la successione integrasse un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e, perciò, che fosse obbligatoria la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47 l. n. 428/1990, la quale non era stata attivata prima del subentro. Le società ricorrenti contestavano questa qualificazione: sostenevano che non vi fosse stato passaggio di un'entità economica organizzata, mancando il trasferimento di beni e/o personale idoneo a integrare un ramo d'azienda; deducevano inoltre che la Corte territoriale avesse trascurato la discontinuità organizzativa del servizio e, per una delle ricorrenti, che la disciplina provinciale del Trentino (art. 32 l.p. n. 2/2016, in combinato con il capitolato) prevedesse una procedura speciale di informazione e consultazione sindacale sostitutiva di quella statale, già in concreto osservata mediante incontri con le OO.SS., con conseguente insussistenza di condotta antisindacale e inammissibilità dell'azione ex art. 28 St. lav. prima del subentro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la vicenda come trasferimento di azienda, valorizzando la conservazione dell'identità dell'entità economica: continuità dell'attività, rilevante trasferimento di beni materiali, assunzione della quasi totalità del personale, omogeneità delle mansioni e assenza di significativi elementi di novità o discontinuità. Conseguentemente, era applicabile l'art. 2112 c.c. e, sul piano sindacale, l'art. 47 l. n. 428/1990 con il relativo obbligo inderogabile di informazione e consultazione preventiva, la cui omissione integra condotta antisindacale. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina provinciale invocata potesse derogare o sostituire quella statale, poiché riferita al mero cambio di gestione nell'appalto e non al trasferimento di azienda. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
si applica quando il complesso trasferito conserva la propria identità ed autonomia funzionale; nella successione nell'appalto, se ricorrono i presupposti sostanziali del trasferimento d'azienda, non si è in presenza di mero cambio appalto
art. 29, comma 3, D.lgs. n. 276/2003
l'elemento di discontinuità evocato in caso di cambio appalto non è ravvisabile quando il collegamento funzionale tra gli elementi ceduti consente la prosecuzione dell'attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario
in caso di trasferimento d'azienda impone un obbligo inderogabile di informazione preventiva e di successivo esame congiunto con le organizzazioni sindacali; la sua omissione integra condotta antisindacale
è lo strumento processuale per far dichiarare e reprimere la condotta antisindacale derivante dall'omissione della procedura sindacale prescritta
art. 32 l.p. Trentino n. 2/2016
disciplina il cambio di gestione nell'appalto di servizi, ma non può sostituire la disciplina statale del trasferimento d'azienda quando la fattispecie concreta integra un'art. 2112 c.c.
art. 19 del Capitolato amministrativo
richiamato dalla ricorrente come base di un confronto sindacale diverso, ma ritenuto non idoneo a derogare alla disciplina legale applicabile al trasferimento d'azienda
richiamato per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, la disciplina del trasferimento d'azienda si applica quando l'operazione, valutata nel suo complesso, comporta il passaggio di un'entità economica organizzata che conserva la propria identità, anche se non vi è trasferimento di tutti i beni o di tutto il personale.
- L'autonomia funzionale del ramo trasferito richiede che il complesso ceduto sia già idoneo, al momento dello scorporo, a svolgere autonomamente la propria attività con mezzi e organizzazione propri, senza integrazioni di rilievo da parte del subentrante.
- Per accertare la conservazione dell'identità dell'impresa occorre una valutazione complessiva di più indici fattuali, tra cui tipo di attività, beni materiali trasferiti, riassunzione del personale, continuità del servizio e assenza di soluzione di continuità.
- Se la fattispecie concreta integra un trasferimento d'azienda, non è consentito ricondurla alla sola disciplina del cambio appalto per escludere gli obblighi informativi e consultivi previsti dalla legge statale.
- L'obbligo di informazione e consultazione sindacale nei trasferimenti d'azienda è inderogabile e la sua omissione, quando incide sulle prerogative sindacali, configura condotta antisindacale censurabile ex art. 28 St. lav.
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