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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28789/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da una riorganizzazione del servizio di esazione autostradale attuata da una società concessionaria, nell’ambito di una procedura di informazione e consultazione prevista dall’art. 48 del CCNL applicato. Il sindacato ricorrente, insieme ad altre sigle, aveva chiesto in via giudiziale di accertare il carattere antisindacale della condotta datoriale ex art. 28 l. n. 300/1970, sostenendo che la riorganizzazione fosse stata avviata senza un corretto confronto preventivo e in violazione della disciplina contrattuale sulle relazioni sindacali e sulle controversie plurime. In primo grado e in appello le domande erano state respinte: la Corte d’appello aveva ritenuto che la procedura invocata non fosse applicabile perché riferita a controversie su diritti individuali e non a pretese sindacali, e aveva comunque escluso la sussistenza di un comportamento antisindacale, rilevando che la società aveva convocato le organizzazioni sindacali, aveva illustrato il progetto e che non risultavano allegati/provati effetti permanenti sulla credibilità o rappresentatività sindacale. In cassazione il ricorrente articola due motivi: (1) violazione dell’art. 28 Statuto dei lavoratori e dell’art. 48 CCNL, assumendo che la riorganizzazione sarebbe stata attuata prima o comunque senza un effettivo esame congiunto; (2) violazione delle medesime norme e della disciplina delle controversie plurime, sostenendo che la lettera sindacale del 27 marzo 2018 avrebbe imposto la sospensione dell’attuazione del piano e la riattivazione della procedura. La Corte di cassazione dichiara entrambi i motivi inammissibili perché non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché incentrati su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, cioè sul travisamento delle risultanze processuali. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del sindacato ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata da un lato sull’accertamento che la riorganizzazione era stata discussa con le organizzazioni sindacali prima della sua attuazione, e dall’altro sull’inapplicabilità della procedura contrattuale sulle controversie plurime perché riferita a diritti individuali dei lavoratori. Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili poiché miravano a sovrapporre una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e perché pretendevano di censurare un presunto errore ricostruttivo della vicenda piuttosto che una violazione di legge effettivamente rilevante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    L’azione ex art. 28 è richiamata come strumento di repressione della condotta antisindacale, ma la Corte rileva che nel caso concreto non è stata dimostrata una condotta antisindacale idonea a giustificare la tutela richiesta.

  • art. 48 CCNL Autostrade e Trafori

    La Corte d’appello, condivisa dalla Cassazione sul piano dell’ammissibilità delle censure, ha ritenuto la procedura di esame congiunto/composizione delle controversie plurime applicabile solo a controversie relative a diritti individuali di una pluralità di dipendenti e non a conflitti inerenti prerogative delle organizzazioni sindacali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono ricondotti a violazione/falsa applicazione di legge, ma la Corte evidenzia che in realtà essi si risolvono in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
  • La doglianza è inammissibile anche quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • La procedura contrattuale di esame congiunto o composizione delle controversie, se costruita per diritti individuali di una pluralità di lavoratori, non è invocabile per contestazioni che attengono alle prerogative delle organizzazioni sindacali.
  • Per integrare una condotta antisindacale non basta allegare una lesione astratta delle prerogative sindacali: occorre dedurre e provare un pregiudizio concreto, attuale o persistente, anche sotto il profilo della rappresentatività o della credibilità dell’organizzazione.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura degli atti e delle prove, quando il giudice abbia già accertato in fatto la sequenza cronologica degli eventi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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