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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28790/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacati)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura per l’istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) in un’impresa di dimensioni comunitarie. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto la convocazione della delegazione speciale di negoziazione (DSN) per definire accordo e funzionamento del CAE. La società aveva subordinato la convocazione a due condizioni: svolgimento degli incontri in videoconferenza e uso esclusivo della lingua inglese, senza adeguato servizio di interpretariato. La Corte d’appello ha qualificato tale condotta come antisindacale, ritenendo che l’imposizione della sola lingua inglese comprimisse la capacità negoziale dei delegati e che il diniego dell’interpretariato integrasse un rifiuto sostanziale dell’apertura delle trattative, con conseguente costituzione automatica del CAE. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) inammissibilità/interesse cessato perché la questione dell’interpretariato sarebbe venuta meno; 2) violazione della disciplina del d.lgs. n. 113/2012, sostenendo che la proposta di riunioni in inglese con eventuali corsi di lingua fosse adeguata; 3) erronea applicazione dell’art. 16, comma 1, per assenza di un vero rifiuto datoriale del negoziato; 4) erronea lettura della decisione come imposizione del solo incontro fisico; 5) omessa pronuncia o omesso esame sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per commistione di censure ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e comunque infondata la tesi della cessazione della materia del contendere, poiché permaneva l’interesse all’accertamento dell’antisindacalità e delle sue conseguenze. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che nell’ambito della disciplina del CAE la direzione centrale non può imporre unilateralmente la sola lingua inglese né sostituire l’interpretariato con corsi di lingua, soluzione non prevista e non adeguata a garantire una partecipazione effettiva e tempestiva alla negoziazione. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come rifiuto dell’apertura dei negoziati in forma non espressa ma sostanziale, idonea a far scattare la costituzione automatica del CAE. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la sentenza d’appello non aveva affatto escluso la videoconferenza, ma solo l’uso esclusivo della lingua inglese senza interpretariato. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché deduceva, in realtà, un’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale e comunque era inconferente rispetto alla ratio decidendi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. n. 113/2012

    la DSN può riunirsi senza la direzione centrale usando qualsiasi mezzo necessario per comunicare; le spese dei negoziati devono essere sostenute dalla direzione centrale in modo da consentire alla DSN di espletare adeguatamente il mandato, senza che ciò autorizzi l’imposizione di una lingua unica non prevista dalla legge.

  • art. 9, d.lgs. n. 113/2012

    tra le risorse finanziarie e materiali da attribuire al CAE rientra un adeguato servizio di interpretariato.

  • art. 16, d.lgs. n. 113/2012

    il rifiuto dell’apertura dei negoziati per il periodo previsto comporta la costituzione automatica del CAE; il riferimento alle spese e all’interpretariato conferma che la procedura deve consentire una negoziazione effettiva e comprensibile per tutti i componenti.

  • art. 28, L. n. 300/1970

    richiamato come parametro della domanda di antisindacalità, ma la controversia è stata trattata in via ordinaria e la decisione si fonda sulla disciplina speciale del d.lgs. n. 113/2012.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel ricorso per la questione dell’interesse ad agire; la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere e ha riconosciuto l’interesse attuale delle organizzazioni sindacali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ha osservato che la censura, in realtà, non era veicolata correttamente come omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce la necessaria specificità dei motivi; è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee nello stesso motivo e il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi, non questioni o argomentazioni.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non pertinente e, comunque, non decisiva rispetto alla ratio della sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Nella procedura di istituzione del comitato aziendale europeo, la direzione centrale non può imporre unilateralmente una lingua unica per i negoziati se la normativa di settore non la prevede; la garanzia dell’interpretariato è lo strumento funzionale a consentire una partecipazione effettiva e contemporanea di tutti i componenti.
  • L’offerta di corsi di lingua o di strumenti formativi non è equivalente, ai fini dell’adeguatezza delle modalità di negoziazione, a un servizio di interpretariato immediatamente fruibile durante gli incontri e non può sostituirlo nel breve periodo.
  • Una condotta datoriale che condizioni la convocazione della delegazione negoziale a modalità idonee a comprimere la capacità di confronto e di dialogo può integrare antisindacalità anche se non si traduce in un rifiuto espresso di trattare; il rifiuto può essere desunto da una indisponibilità sostanziale a soluzioni alternative.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare, nello stesso motivo, censure eterogenee ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. quando ciò renda impossibile distinguere la doglianza di violazione di legge da quella di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni giuridiche, argomentazioni difensive o la mancata adesione del giudice a una richiesta di rinvio pregiudiziale se la censura, in realtà, mira a contestare una omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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