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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28791/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto nei precedenti gradi di merito l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, asseritamente corrispondenti al livello C del CCNL Vigilanza privata, sezione servizi fiduciari, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva però ritenuto che le mansioni dedotte fossero riconducibili al livello D, poiché attività di media complessità, e aveva escluso il requisito del coordinamento di oltre 50 unità richiesto dalla declaratoria del livello C. Aveva inoltre ritenuto legittimo il mutamento delle condizioni contrattuali nel cambio appalto ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, del CCNL, e aveva negato il contributo per assistenza sanitaria integrativa per difetto di domanda di iscrizione al FASIV e di prova dell'iscrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione dell'art. 5 del CCNL, sostenendo che la sua domanda non riguardava una mancata assunzione nel cambio appalto né una riduzione del monte ore, ma la mancata applicazione delle personali condizioni lavorative pregresse; con il secondo, sempre ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione della declaratoria professionale del CCNL, lamentando che la Corte d'appello si fosse arrestata al dato numerico delle oltre 50 unità e non avesse valorizzato la figura dell'"addetto adibito al coordinamento" e le mansioni di responsabile della gestione delle turnazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso denunciava in realtà un vizio di ultrapetizione o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che avrebbe dovuto essere dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c. Inoltre il motivo si fondava su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile: la Corte ha chiarito che la Corte territoriale non aveva escluso in astratto la possibilità di inquadrare il lavoratore nel livello C, ma aveva accertato in fatto che il personale coordinato non superava le due unità, ben lontano dalla soglia di oltre 50 prevista dalla declaratoria; la menzione dell'"addetto adibito al coordinamento" è stata letta come formula descrittiva di sintesi, non come deroga al requisito numerico. Quanto alla dedotta attività di gestione delle turnazioni, la censura è stata reputata carente di autosufficienza, perché non indicava specificamente dove tali mansioni fossero state allegata nei precedenti atti e, peraltro, esse apparivano riconducibili a un profilo del livello B, superiore a quello rivendicato. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme a favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per denunciare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; occorre il diverso motivo di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è il corretto mezzo di impugnazione per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per ultrapetizione o extrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra error in procedendo e non violazione di legge sostanziale

  • art. 5 del C.C.N.L. Vigilanza privata e servizi fiduciari

    la Corte ha ritenuto realizzata la fattispecie del comma 2; il motivo del ricorrente è stato comunque respinto perché fondato su una diversa ricostruzione dei fatti e sulla lettura errata dell'applicazione della clausola collettiva

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma terzo, c.p.c.

    in caso di definizione del giudizio di legittimità in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna pecuniaria a favore della controparte

  • art. 96, comma quarto, c.p.c.

    è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una parte deduce in cassazione una violazione di legge ma lamenta in realtà un vizio di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la censura è inammissibile se non è proposta ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. come nullità della sentenza.
  • La contestazione dell'inquadramento contrattuale va misurata sulla declaratoria collettiva applicabile e sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tali accertamenti una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
  • La menzione, nella declaratoria contrattuale, di una figura professionale descrittiva non consente di elidere i requisiti espressamente previsti dalla stessa declaratoria, se questi sono formulati in modo univoco.
  • La censura che richiami mansioni ulteriori o diverse deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione dove tali fatti siano stati allegati e provati nei precedenti gradi, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se le mansioni dedotte sono riconducibili, secondo l'accertamento di merito, a un livello professionale diverso da quello rivendicato, la domanda di superiore inquadramento non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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