Cassazione Civile, Ordinanza n. 28781/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettabilità a contribuzione di una somma lorda pari a euro 139.012,08 corrisposta da una banca a un proprio dipendente nell’ambito di un verbale di conciliazione in sede giudiziale, concluso per definire la lite originata dall’impugnazione del licenziamento intimato al lavoratore da un diverso istituto bancario poi incorporato o comunque divenuto estraneo al rapporto processuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda del datore di lavoro di accertamento negativo dell’obbligo contributivo; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’INPS, ritenendo che la somma non avesse natura retributiva ma fosse il corrispettivo della rinuncia del lavoratore all’impugnazione del licenziamento, e dunque rientrasse nell’esenzione contributiva prevista per le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o che traggono origine da tale cessazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, dell’art. 12 l. n. 153/1969, come novellato, e dell’art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989, sostenendo che anche le somme astrattamente dovute al lavoratore, se non materialmente erogate perché sostituite da una conciliazione, dovessero essere assoggettate a contribuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto in sostanza a contrapporre una diversa lettura del contenuto della conciliazione a quella compiuta dal giudice di merito, senza censurare specificamente i canoni ermeneutici applicati o l’iter logico della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha confermato l’impostazione della Corte territoriale secondo cui la somma corrisposta in sede di conciliazione costituiva il corrispettivo della rinuncia all’impugnazione del licenziamento e non un emolumento retributivo, con conseguente esclusione dalla base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), l. n. 153/1969. La Corte ha inoltre affermato che l’accertamento dell’effettiva volontà negoziale e della qualificazione della somma derivante da un accordo conciliativo è questione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo mediante specifiche doglianze sulla violazione dei canoni legali di interpretazione o su una motivazione mancante nei limiti del minimo costituzionale; nel caso concreto, le doglianze erano generiche e si limitavano a ribadire la natura retributiva della somma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato però ritenuto inammissibile perché volto a contestare in modo generico l’accertamento di merito
art. 12 l. n. 153/1969
esclude dalla base imponibile contributiva le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto, salvo l’indennità sostitutiva del preavviso
art. 6 d.lgs. n. 314/1997
norma richiamata dal ricorrente quale intervento di novella dell’art. 12 l. n. 153/1969 in tema di base imponibile contributiva
art. 1 d.l. n. 338/1989
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della contribuzione sulle somme dovute al lavoratore, poi convertito con modificazioni dalla l. n. 389/1989
l. n. 389/1989
legge di conversione del d.l. n. 338/1989, richiamata nel motivo di ricorso
art. 1361 c.c. e segg.
richiamati dalla Corte per indicare la sussumibilità del ragionamento interpretativo della corte di merito nei criteri legali di ermeneutica contrattuale
art. 91 c.p.c.
fondamento della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nella decisione
Massime di principio
- L’interpretazione del contenuto di un accordo conciliativo e la qualificazione giuridica delle somme in esso previste costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- In cassazione, la censura dell’interpretazione del negozio non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa, ma deve indicare specificamente in che modo siano stati violati i canoni legali di ermeneutica o in che cosa consista il vizio motivazionale.
- Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o che da tale cessazione traggano origine possono essere escluse dalla base imponibile contributiva se la loro causa concreta non è retributiva ma è collegata alla definizione della lite o alla rinuncia del lavoratore all’impugnazione del recesso.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre una diversa qualificazione delle somme senza censurare in modo specifico il percorso interpretativo seguito dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
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