Cassazione Civile, Ordinanza n. 22456/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in privilegio, di un credito di euro 612.264,59 per prestazioni rese in due cantieri, deducendo di avere svolto attività di direttore tecnico e di supporto professionale per una società fallita capogruppo di un’ATI, oltre a ulteriori attività per un diverso cantiere. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo non provata l’attività professionale e, comunque, riconducendo la direzione lavori ad altro soggetto. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda ritenendo che le prestazioni fossero inserite in una organizzazione comune di mezzi e persone tra due società riferibili ai due fratelli-amministratori, che il ricorrente avesse operato in sostanza quale socio e amministratore e non quale libero professionista, che mancasse prova di un autonomo accordo remunerativo, che il credito non fosse stato contabilizzato e che una parte rilevante fosse costituita da rimborsi spese non provati. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione delle norme sul procedimento di verifica dello stato passivo e sul contraddittorio, per avere il tribunale esaminato eccezioni nuove del curatore; 2) violazione del diritto di difesa per non avere il tribunale concesso termini o rinviato l’udienza a fronte delle eccezioni nuove; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere esaminato il credito relativo al cantiere di Busto Arsizio; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi sia al cantiere ferroviario sia a quello di Busto Arsizio; 5) violazione degli artt. 2233 e 1709 c.c. per avere negato la presunzione di onerosità del contratto d’opera professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove e la tutela del contraddittorio si realizza mediante concessione di termini e possibilità di replicare; il ricorrente non ha dimostrato specificamente di aver chiesto tali rimedi. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che la motivazione del tribunale era complessivamente fondata su una pluralità di indici logici e storici che escludevano la natura professionale onerosa delle prestazioni e collocavano l’attività del ricorrente nell’ambito dei rapporti societari e familiari tra i partecipanti alle due società. La Corte ha inoltre affermato che la prestazione professionale può essere gratuita e che non esiste una presunzione, neppure iuris tantum, di onerosità dell’opera intellettuale; quindi, per ottenere il compenso, il professionista deve provare incarico e adempimento, mentre spetta al committente provare l’eventuale gratuità, prova che nel caso era stata ritenuta raggiunta dal curatore. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 98-99 l.f.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tema del contraddittorio va letto alla luce della possibilità per il curatore di introdurre nuove eccezioni di merito non precluse dalla precedente verifica.
Le censure su eccezioni nuove, diritto di difesa e corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti in cui non fossero specificamente supportate e non superassero l’impianto motivazionale del tribunale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia considerato i fatti storici rilevanti e la doglianza miri solo a ottenere una rivalutazione del merito.
Le norme non comportano una presunzione di onerosità dell’opera intellettuale; per il compenso occorre provare conferimento dell’incarico e adempimento, mentre la gratuità può essere provata dal committente.
Le disposizioni sul contratto d’opera intellettuale non escludono accordi di prestazione gratuita e non determinano una presunzione, neppure iuris tantum, di onerosità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre eccezioni di merito nuove rispetto alla fase di verifica, senza che ciò comporti una preclusione automatica; il contraddittorio è assicurato dalla possibilità per l’opponente di replicare e chiedere i necessari termini istruttori.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia considerato i fatti storici rilevanti e abbia semplicemente tratto da essi conclusioni non condivise dalla parte; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito.
- La prestazione d’opera intellettuale può essere resa a titolo gratuito; non esiste una presunzione legale, neppure relativa, di onerosità del compenso professionale.
- Per ottenere il pagamento del compenso il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’effettivo espletamento della prestazione; se il committente dimostra, anche per via presuntiva, che l’attività era gratuita o comunque inserita in un diverso assetto di interessi, la pretesa può essere respinta.
- In presenza di una motivazione complessiva fondata su più indici convergenti, la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di omesso esame di singole circostanze non è idonea a scalfire la decisione se non dimostra la decisività del fatto trascurato.
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