Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da una procedura di concordato preventivo aperta a carico di una società. Il tribunale aveva revocato l’ammissione al concordato e dichiarato il fallimento; la corte d’appello ha poi riformato tale decisione, con conseguente riammisisone al concordato e chiusura del fallimento. Durante il periodo in cui il fallimento era stato dichiarato, la società ha depositato un atto definito di "adeguamento" della proposta concordataria originaria alle mutate condizioni economiche e procedurali. Il tribunale ha ritenuto che non si trattasse di una mera modifica della proposta già pendente, bensì di una nuova proposta, poiché essa non prevedeva più il pagamento integrale dei creditori privilegiati e ipotecari e introduceva un trattamento percentuale anche per i creditori chirografari, con effetti sull’ampiezza della platea dei votanti e sulle maggioranze. Ha quindi dichiarato inammissibile la nuova proposta, invitando la società a chiarire se intendesse rinunciare alla precedente domanda ancora pendente e fissando udienza per l’adunanza dei creditori o, in subordine, per l’esame di istanze di fallimento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha dedotto violazione dell’art. 175, comma 2, l.fall., sostenendo che la norma consente la modifica della proposta di concordato sino all’inizio delle operazioni di voto e che tale facoltà avrebbe dovuto applicarsi anche nel caso in cui la procedura fosse stata sospesa da un fallimento poi revocato, con conseguente mutamento della situazione di fatto originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il decreto impugnato non aveva natura decisoria né definitiva, perché si limitava a qualificare come nuova e quindi inammissibile la proposta depositata, senza definire in via irreversibile diritti soggettivi né precludere alla società la possibilità di ripresentare una proposta o di depositare una nuova domanda di concordato, previa rinuncia a quella già pendente. Il provvedimento, non essendo idoneo al giudicato, non era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, l.fall.
la norma, che consente di modificare la proposta di concordato sino all'inizio delle operazioni di voto
la Corte non entra nel merito della portata della norma, perché ritiene il ricorso inammissibile; richiama però il fatto che la disposizione consente modifiche della proposta fino all’inizio delle operazioni di voto
art. 111, comma 7, Cost.
non impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
solo i provvedimenti decisori e definitivi, idonei al giudicato, sono ricorribili per cassazione ai sensi di questa norma
art. 162, comma 2, l.fall.
il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato
il decreto di inammissibilità della proposta di concordato, senza sentenza dichiarativa di fallimento consequenziale, non è decisorio e quindi non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost.
art. 173 l.fall.
ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore
anche il decreto di revoca dell’ammissione al concordato, se non seguito da sentenza di fallimento, è privo di carattere decisorio e non è ricorribile in cassazione
art. 179, comma 1, l.fall.
eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1
anche il decreto emesso nella fase successiva alla mancata approvazione della proposta, se non decisorio, non è autonomamente ricorribile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva, idonei a passare in giudicato; i provvedimenti endoprocedimentali o comunque non definitivi non sono impugnabili.
- Il decreto che dichiara inammissibile una proposta di concordato, o che revoca l’ammissione alla procedura senza emanare una sentenza di fallimento consequenziale, non decide su diritti soggettivi in contraddittorio e non è suscettibile di giudicato.
- Quando il giudice qualifica come nuova una proposta depositata in corso di procedura, la declaratoria di inammissibilità non preclude in modo assoluto la ripresentazione di una diversa proposta o di una nuova domanda di concordato, purché la precedente sia validamente rinunciata ove pendente.
- La modificazione della proposta di concordato va distinta dalla presentazione di una nuova proposta: se le variazioni incidono in modo sostanziale sulla platea dei creditori, sulle percentuali di soddisfacimento e sulle maggioranze, il giudice può qualificarla come nuova domanda.
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