Cassazione Civile, Ordinanza n. 22423/2021 del 06/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto all'interno del reparto frutta e verdura di un supermercato, dove una cliente è scivolata sul pavimento bagnato a causa della presenza di foglie di verdura, riportando lesioni. In primo grado la domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata, fondata in via principale sull'art. 2051 c.c. e in subordine sull'art. 2049 c.c., era stata rigettata; in appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva, ha invece accertato la responsabilità della società gestrice del supermercato e, con sentenza definitiva, l'ha condannata al risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost., nonché vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provato il fatto in base alla non contestazione specifica, pur in difetto di assistenza dei dipendenti al sinistro, e avrebbe quindi invertito l'onere della prova. Ha inoltre contestato, in sostanza, la tenuta logica e giuridica della motivazione sulla ricostruzione dell'incidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita inesistenza o nullità della notifica, ritenendo validamente depositata e attestata la procura e la documentazione di notifica telematica. Nel merito ha rigettato il motivo unico: ha ritenuto non fondate le doglianze motivazionali, perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione non illogica, incomprensibile o contraddittoria; ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di specificità le ulteriori censure, rilevando che la ricorrente non aveva riportato compiutamente gli atti processuali necessari a verificare la dedotta violazione del principio di non contestazione e non aveva indicato in modo adeguato dove e come avesse sollevato in precedenza le contestazioni richiamate in cassazione. La Corte ha anche osservato che non risultava specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza non definitiva e che non vi era inversione dell'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria originaria per danno da cosa in custodia; la Corte non si pronuncia sulla sua applicazione sostanziale, poiché decide sul ricorso per cassazione sul piano processuale e motivazionale.
Richiamato in via subordinata nella domanda risarcitoria originaria per responsabilità del preponente per fatto del dipendente.
Invocato dalla ricorrente per lamentare una presunta erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio.
Richiamato per denunciare una pretesa violazione del principio di disponibilità della prova e della non contestazione; la censura è respinta per difetto di specificità e infondatezza.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme agli altri parametri per sostenere il vizio motivazionale; la Corte esclude vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ritiene le doglianze motivazionali infondate.
Applicato come regola di ammissibilità del ricorso: la Corte dichiara inammissibili le censure che non riportano compiutamente gli atti processuali rilevanti.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Usato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova deve indicare in modo specifico gli atti processuali rilevanti e riportarne il contenuto essenziale; in difetto, la doglianza è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di vizio motivazionale non è ammissibile se la motivazione della sentenza impugnata è comunque logica e comprensibile; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito valorizza la non contestazione di circostanze già allegate e non specificamente contestate dalla controparte nel corso del giudizio.
- Quando si impugnano congiuntamente sentenza non definitiva e sentenza definitiva, occorre censurare specificamente la ratio decidendi di entrambe, altrimenti il ricorso è destinato al rigetto o all'inammissibilità delle censure rilevanti.
- L'eccezione di nullità o inesistenza della notifica del ricorso può essere superata se dagli atti risulta la regolare formazione e deposito della procura e della documentazione di notificazione telematica.
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