Cassazione Civile, Ordinanza n. 22444/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società commerciale pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La Corte d'appello ha respinto il reclamo della fallita, ritenendo legittimato il creditore istante per un credito da canoni di locazione e per un ulteriore credito da forniture di merce assistito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e ha ritenuto provato lo stato di insolvenza sulla base dell'incapacità della debitrice di far fronte regolarmente alle obbligazioni, della mancata reperibilità presso la sede, del patrimonio netto negativo e della mancata prova del controcredito risarcitorio allegato dalla debitrice per asserito abuso di dipendenza economica. In cassazione la società fallita ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che l'insolvenza fosse stata desunta illegittimamente dal solo inadempimento e che non fossero stati considerati indici esterni di decozione, oltre al controcredito e alla ripresa dell'attività con nuovi punti vendita; 2) violazione dell'art. 9 l. n. 192/1998, dell'art. 5 l. fall. e dell'art. 41 Cost., deducendo che vi fosse solo temporanea illiquidità causata dall'abuso di dipendenza economica della creditrice e che fossero pendenti giudizi sulle reciproche pretese; 3) violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., per asserita violazione di buona fede e solidarietà economica nella brusca interruzione dei rapporti e nella cessazione delle dilazioni di pagamento; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 5 l. fall., per non avere la corte valutato una prassi di pagamenti dilazionati per otto anni e il parziale pagamento di alcune fatture; 5) violazione dell'art. 5 l. fall., del diritto di difesa e dell'art. 111 Cost., per asserito diverso metro di valutazione delle prove documentali e mancato ingresso delle richieste istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché rivolti a sollecitare un riesame del merito e perché privi di specifica censura delle rationes decidendi: ha ribadito che lo stato d'insolvenza può essere desunto anche da un unico debito e che, ai fini dell'insolvenza, è irrilevante indagare sulle cause del dissesto o sulla loro imputabilità all'imprenditore; ha inoltre osservato che le questioni sulla dilazione dei pagamenti e sul parziale pagamento erano già state esaminate o comunque non erano state specificamente e decisivamente dedotte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge e all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito sulla dichiarazione di fallimento è quindi rimasta ferma, perché le doglianze erano per lo più dirette a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito e non evidenziavano un effettivo error in iudicando o un omesso esame decisivo.
Norme richiamate
art. 5 l. fall.
Definisce lo stato di insolvenza come incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali; la Corte ribadisce che la sua sussistenza può essere desunta da elementi fattuali di incapienza e che non rilevano le cause del dissesto o l'imputabilità dello stesso all'imprenditore.
art. 6 l. fall.
È richiamato quale base dell'istanza di fallimento del creditore legittimato.
art. 18 l. fall.
Norma regolatrice del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 9 l. n. 192/1998
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'abuso di dipendenza economica, ma la Corte non accoglie la censura perché mira a rimettere in discussione un apprezzamento di merito.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con l'abuso di dipendenza economica, senza che la censura sia ritenuta idonea a scalfire la ratio decidendi.
art. 1375 c.c.
Invocato per sostenere la violazione di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ne ravvisa la decisività ai fini del giudizio di insolvenza.
art. 2 Cost.
Richiamato in relazione ai doveri di solidarietà, ma la censura è ritenuta inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte osserva che la questione del parziale pagamento era stata invece esaminata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma non è ravvisato un vizio idoneo a fondare il ricorso.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento all'obbligo motivazionale, senza esito favorevole alla ricorrente.
artt. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Richiamati per l'inammissibilità del motivo che non specifica adeguatamente la sede processuale e i termini della dedotta questione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude la decisività e la specificità della censura.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per il giusto processo, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass. sez. un. n. 115/01
Richiamata come precedente per affermare che, ai fini dell'insolvenza, è irrilevante indagare sulle cause del dissesto o sulla loro imputabilità all'imprenditore.
Massime di principio
- In tema di fallimento, lo stato d'insolvenza consiste nell'incapacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni; esso può essere desunto da elementi fattuali complessivi e non richiede necessariamente la pluralità di debiti o la presenza di specifici indici esterni tipizzati.
- Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, è irrilevante stabilire se il dissesto sia dipeso da comportamenti illeciti del creditore, da abuso di dipendenza economica o da rapporti estranei all'impresa, così come è irrilevante la contestazione dell'esistenza o dell'entità dei crediti fatti valere, quando il giudice di merito abbia comunque accertato l'incapacità strutturale di adempiere.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti, se la censura mira soltanto a sostituire una diversa valutazione del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità: deve essere indicato il fatto storico, la sua precisa collocazione processuale e la sua decisività, non essendo sufficiente una contestazione generica della motivazione o una riproposizione di questioni già vagliate dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito ha esaminato una questione e l'ha ritenuta infondata, non è configurabile omessa pronuncia né vizio motivazionale per il solo fatto che la parte pretenda una diversa lettura delle risultanze probatorie.
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