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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22422/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una notaia aveva chiesto il pagamento di compensi professionali per attività svolta in favore di una società, per un importo complessivo di euro 26.639,22 oltre accessori. La società convenuta aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., sostenendo che il debito fosse già stato estinto mediante compensazione dei rapporti tra le parti. La creditrice aveva deferito giuramento decisorio al legale rappresentante della società, con formula che chiedeva di giurare o negare il pagamento della somma richiesta. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo ingiustificata la mancata comparizione del rappresentante della società all’udienza di giuramento. La Corte d’appello aveva confermato, osservando che, in presenza di una difesa generica del debitore sull’estinzione del debito, era ammissibile una formula altrettanto generica, riferita al "pagamento", idonea a ricomprendere ogni attribuzione patrimoniale corrispettiva. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione degli artt. 2956 c.c. e 2960 c.c. e dell’art. 239 c.p.c., sostenendo che la formula del giuramento non rispecchiasse la sua tesi difensiva, fondata sulla compensazione e non sul pagamento, e che pertanto il giuramento non fosse stato validamente deferito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che la prescrizione presuntiva si supera, per il creditore, mediante il deferimento del giuramento decisorio al debitore; il giuramento deve essere chiaro, specifico e comprensivo della tesi difensiva del debitore, ma, se il debitore si limita a un’allegazione generica dell’estinzione del debito, anche la formula può essere generica. Nel caso concreto la difesa della società era stata ritenuta generica, perché parlava di una compensazione dei rapporti obbligatori non meglio definiti, e quindi la formula sul "pagamento" era sufficiente e corretta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    La prescrizione presuntiva opera come presunzione di pagamento/adempimento del credito professionale; può essere superata con gli strumenti previsti dalla legge, tra cui il giuramento decisorio deferito al debitore.

  • art. 2960 c.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione presuntiva e ai mezzi per vincerla.

  • art. 239 c.p.c.

    È richiamato quale norma evocata dalla ricorrente per contestare la mancata comparizione al giuramento; la Corte di merito aveva escluso che vi fosse giustificato motivo nella censura proposta.

  • art. 233, comma 2, c.p.c.

    Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico, includendo la tesi difensiva del debitore, così che il giudice possa limitarsi a verificare l'avvenuto giuramento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza giustifica l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta di definizione del ricorso.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario introduttivo usato in primo grado.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’udienza.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione presuntiva, il deferimento del giuramento decisorio al debitore è lo strumento idoneo del creditore per vincere la presunzione di adempimento, mentre il debitore può contrastarla solo con un’allegazione specifica dell’estinzione del debito o con l’ammissione del mancato pagamento.
  • Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro, specifico e coerente con la difesa del debitore; tuttavia, quando l’eccezione di estinzione è formulata in modo generico, anche il quesito può essere generico e riferito al pagamento in senso ampio.
  • La valutazione della decisorietà e dell’ammissibilità della formula del giuramento è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Una generica allegazione di compensazione o di estinzione del debito, non accompagnata dall’indicazione puntuale delle modalità estintive, consente al creditore di utilizzare una formula di giuramento che richiami il pagamento come nozione comprensiva di ogni attribuzione patrimoniale corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProve
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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