Cassazione Civile, Ordinanza n. 22445/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società appartenente a un gruppo industriale, dichiarato su ricorso della curatela del fallimento della società capogruppo-creditrice, che vantava verso la prima un credito di circa 4 milioni di euro derivante da un finanziamento connesso all'acquisto di terreni estrattivi. La società poi fallita ha contestato la legittimazione del creditore istante sostenendo che il credito si fosse estinto per remissione del debito, in forza di una delibera del consiglio di amministrazione e di successivi atti negoziali con cui il creditore avrebbe rinunciato al rimborso, prevedendo invece una regolazione dei rapporti attraverso forniture di materiali e/o un'opzione sul trasferimento di terreni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1236, 1334 c.c. e 6 l.fall., sostenendo che la delibera del 12/01/2013 integrasse una remissione unilaterale recettizia del credito, conosciuta dalla debitrice; 2) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la società non avesse mai riconosciuto un'obbligazione di fornitura di materiali e che la Corte d'appello avesse erroneamente supposto una ricognizione di debito; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1362 e 1230 c.c. e 5 l.fall., sostenendo in subordine che il rapporto originario fosse stato novato in un'obbligazione di fornire inerti estratti dalla cava, e contestando inoltre la valutazione dello stato di insolvenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito: ha escluso la sussistenza di una valida remissione del debito, ha rilevato che le doglianze sui "fatti decisivi" riguardavano in realtà questioni o giudizi e non accadimenti storici, e ha confermato che l'interpretazione del contratto e l'accertamento della volontà delle parti sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito se non sono violati i canoni legali di ermeneutica. Ha inoltre osservato che la ratio decidendi della corte territoriale sull'insolvenza si fondava su specifici elementi fattuali dell'inattività dell'impresa, della mancanza di liquidità e dell'esistenza di debiti scaduti verso banche e fisco, non adeguatamente scalfiti dal ricorso.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
richiamato come norma sulla legittimazione del creditore a chiedere il fallimento; la censura è stata ritenuta inammissibilmente volta a rimettere in discussione l'accertamento del credito posto a base dell'istanza
art. 5 l.fall.
richiamato in relazione allo stato di insolvenza, che la Corte d'appello aveva accertato sulla base di dati fattuali concreti (inattività, mancanza di liquidità, debiti scaduti)
art. 1236 c.c.
richiamato per sostenere la remissione del debito; la Corte ha escluso che dagli atti emergesse una valida rinuncia estintiva del credito
art. 1334 c.c.
richiamato per sostenere la presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale recettizio; la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi
art. 1230 c.c.
richiamato per la prospettata novazione dell'obbligazione pecuniaria in obbligazione di fornitura; la Corte ha ritenuto la doglianza diretta a una rivalutazione del merito
art. 1362 c.c.
richiamato quale canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che l'accertamento della volontà delle parti è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
art. 360, n. 5 c.p.c.
utilizzato per precisare che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico preciso e non una questione o un'argomentazione
art. 360, n. 3 c.p.c.
richiamato insieme al n. 5 per escludere che le censure travestite da violazione di legge fossero in realtà richieste di nuova valutazione dei fatti
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non una questione giuridica, un'argomentazione difensiva o un giudizio valutativo.
- L'accertamento della volontà contrattuale e l'interpretazione delle clausole sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che il ricorrente deve indicare specificamente e in modo puntuale.
- La remissione del debito richiede una valida dichiarazione estintiva del credito; se il giudice di merito esclude, sulla base degli atti, che vi sia stata una rinuncia negoziale efficace, tale accertamento non è sindacabile in cassazione come semplice diversa lettura delle prove.
- La legittimazione del creditore istante e la sussistenza dello stato di insolvenza possono essere confermate da un accertamento fattuale complessivo che valorizzi inattività dell'impresa, mancanza di liquidità e debiti scaduti verso più creditori.
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