Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22443/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a seguito di domanda proposta da una creditrice che vantava un credito risarcitorio da asserito inadempimento di un appalto. La società poi fallita ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la corte d'appello lo ha rigettato ritenendo, da un lato, che il credito della creditrice istante fosse già coperto da giudicato e comunque risultasse provato anche da un sequestro conservativo, e dall'altro che lo stato di insolvenza emergesse dai prospetti contabili e dall'esistenza di debiti scaduti oltre soglia. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo consistente nell'assenza di crediti scaduti per oltre 30.000 euro alla data del fallimento, richiamando documenti contabili prodotti in reclamo; (2) violazione degli artt. 18 e 15, ultimo comma, l. fall., sostenendo che il reclamo ha natura pienamente devolutiva e che l'accertamento incidentale del credito della istante non poteva essere coperto da giudicato interno, oltre a contestare che quel credito fosse stato effettivamente impugnato; (3) violazione degli artt. 18, comma 10, e 15 l. fall. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il superamento della soglia dei debiti scaduti sarebbe stato affermato senza dati oggettivi e sulla base di una riclassificazione di bilanci del curatore ritenuta scorretta; (4) violazione degli artt. 18 l. fall. e 2697 c.c., reiterando che non vi sarebbe stata prova di debiti scaduti insoluti né di altri fatti esteriori di insolvenza e che il giudice avrebbe ignorato la documentazione difensiva della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, controverso e decisivo, mentre la ricorrente aveva censurato genericamente la valutazione complessiva delle prove senza chiarire contenuto, rilevanza e collocazione processuale dei documenti invocati. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi: il secondo perché non censurava specificamente l'autonomo accertamento della corte d'appello e comunque non considerava che il superamento della soglia fallimentare era stato accertato senza tener conto di quel credito; il terzo perché mirava soltanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; il quarto perché riproponeva in forma ancora più generica la stessa doglianza già svolta con il primo motivo. Quanto alle spese, la Corte ha interpretato la rinuncia depositata dalla creditrice controricorrente come rinuncia alla sola rifusione delle spese, condannando invece la ricorrente a rimborsare le spese al fallimento resistente e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte richiama il regime del reclamo ma non ne afferma una devoluzione idonea a superare i limiti del giudizio di legittimità quando le censure sono generiche o volte a una nuova valutazione del merito.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    viene richiamato in relazione al requisito dei debiti scaduti per la dichiarazione di fallimento e alla soglia minima rilevante; la Corte ritiene che la censura sul punto fosse inammissibile perché non supportata da una puntuale critica dei dati istruttori.

  • art. 18, comma 10, l. fall.

    viene evocato dalla ricorrente insieme al vizio motivazionale, ma la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non l'intera questione né una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la parte ricorrente deve indicare specificamente il dato testuale o extratestuale da cui il fatto risulta e il suo preciso contenuto processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    insieme all'art. 366, n. 6, impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che la censura fosse sostanzialmente una sollecitazione a rivalutare le prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per denunciare in modo generico l'erronea valutazione del complesso delle prove: occorre indicare uno specifico fatto storico, discusso e decisivo, che il giudice abbia effettivamente omesso di considerare.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la critica deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici passaggi motivazionali che si intendono censurare.
  • Quando il ricorso fonda la doglianza su documenti o elaborati tecnici, la parte deve precisarne contenuto, rilevanza, collocazione processuale e decisività, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La contestazione del superamento della soglia di insolvenza o dei debiti scaduti deve essere sorretta da censure puntuali ai dati di fatto valorizzati dal giudice di merito; una critica meramente assertiva o ripetitiva non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'eventuale accertamento incidentale sul credito del creditore istante va censurato in modo specifico e con riguardo alla concreta motivazione adottata dal giudice di merito; altrimenti la doglianza non incide sulla ratio della decisione.
  • rami":["Fallimentare / Crisi d'impresa","Processo civile"],"materie":["Liquidazione giudiziale","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】}```pleta to=classificazione_sentenza 天天送钱json

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.