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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 3383 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Milano relativa agli avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2004 e 2005, deducendo: la violazione del contraddittorio preventivo e del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente; l'insufficiente motivazione degli avvisi rispetto alle osservazioni presentate; l'omessa pronuncia sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP; l'omessa o insufficiente valutazione della deducibilità dei contributi versati alla cassa di previdenza ai fini della determinazione della base imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che per gli accertamenti IRAP svolti "a tavolino", senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, non sussista un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui presupposti dell'IRAP, e il quinto motivo, rilevando l'omessa valutazione della deducibilità dei contributi previdenziali. Il quarto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine di sessanta giorni riguarda gli accertamenti conseguenti ad "accessi, ispezioni e verifiche" fiscali nei locali del contribuente.

    La garanzia del contraddittorio preventivo prevista da questa disposizione non si applica automaticamente agli accertamenti effettuati a tavolino, cioè sulla base della documentazione disponibile all'Amministrazione senza accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere motivati e contenere gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; in materia tributaria, l'accertamento deve indicare il tributo, le aliquote e i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    Disciplina il presupposto dell'IRAP. Il giudice deve esaminare concretamente se, nell'attività professionale o imprenditoriale del contribuente, sussista il presupposto impositivo richiesto dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni sottoposte al suo esame. L'omessa pronuncia su una censura rilevante, come l'insussistenza dei presupposti IRAP o la deducibilità di costi, costituisce vizio della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Nel caso concreto la CTR aveva escluso l'applicazione delle sanzioni amministrative, decisione favorevole al contribuente che non risulta oggetto di riforma nella pronuncia di legittimità.

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari svolti a tavolino, senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non determina normalmente l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche disposizioni applicabili o la diretta rilevanza del diritto dell'Unione europea.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica il tributo, le aliquote e i presupposti di fatto e di diritto della pretesa in modo tale da permettere al contribuente di comprendere l'addebito e difendersi.
  • Il giudice tributario deve esaminare espressamente tutte le questioni decisive sottoposte dalle parti. L'omessa pronuncia su un motivo rilevante comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'IRAP, occorre dedurre e provare l'assenza del presupposto impositivo; il giudice deve valutare specificamente gli elementi dell'attività professionale o imprenditoriale che possono dimostrare o escludere un'autonoma organizzazione.
  • Le contestazioni sulla determinazione della base imponibile, inclusa la deducibilità di contributi previdenziali o altri costi inerenti, devono essere esaminate autonomamente dal giudice e non possono essere ignorate.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di merito, che dovrà pronunciarsi sulle questioni rimaste omesse.

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