Sentenza del 06/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Asti
Rimborso - Termine - Prescrizione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non contiene il provvedimento integrale né indica l'esito concreto del giudizio, pertanto non è possibile stabilire formalmente se il ricorso sia stato accolto o respinto. Viene tuttavia enunciato il principio secondo cui la domanda di rimborso dell'IVA indebita è soggetta al termine biennale fiscale e, se proposta oltre tale termine, risulta tardiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso dell'IVA versata o corrisposta indebitamente. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tale diritto deve essere esercitato entro il termine fiscale biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Non si applica, invece, il termine ordinario decennale previsto dal codice civile per la ripetizione dell'indebito oggettivo di diritto comune.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diritto al rimborso dei tributi, compresa l'IVA indebitamente versata, deve essere esercitato entro il termine biennale previsto dalla disciplina del processo tributario.
Codice civile, disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo
termine civilistico decennale di prescrizione
Il termine ordinario decennale previsto per l'indebito oggettivo di diritto comune non si applica alla richiesta di rimborso dell'IVA, soggetta invece al termine speciale biennale tributario.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di IVA indebitamente versata occorre rispettare il termine speciale biennale previsto dalla normativa tributaria.
- Il termine decennale civilistico non può essere utilizzato per prorogare il termine fiscale previsto per il rimborso tributario.
- In caso di mancata presentazione dell'istanza entro il termine biennale, la pretesa di rimborso può essere dichiarata tardiva o estinta, anche se l'imposta è stata effettivamente versata indebitamente.
- Prima di agire è necessario verificare la data da cui decorre il termine, gli eventuali atti interruttivi o sospensivi e la disciplina speciale applicabile al tributo interessato.
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