Sentenza del 06/02/2019 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Notifica a mezzo Pec - Validità nei casi previsti dalla Legge - Attestazione di conformità - Necessità - Sanatoria dell'inesistenza della notifica a mezzo Pec in caso di costituzione del destinatario - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale deducendo: l’inesistenza della notificazione tramite PEC per mancanza dell’attestazione di conformità all’originale; la carenza di motivazione della cartella, per l’omessa indicazione delle date di notifica degli atti o avvisi bonari presupposti e per la mancata specificazione della richiesta nei confronti degli eventuali coobbligati solidali; l’omessa notificazione degli atti presupposti. L’Agenzia ha eccepito anche il difetto di interesse ad agire, poiché la cartella era stata integralmente pagata mediante pignoramento presso terzi, e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla mancata notifica degli atti presupposti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e la cartella è stata annullata. Il giudice ha riconosciuto che la notifica PEC era astrattamente ammissibile, poiché effettuata nei confronti di una professionista con PEC inserita in pubblici elenchi, ma l’ha ritenuta inesistente o comunque invalida per la mancanza dell’attestazione di conformità dell’atto trasmesso. Tuttavia, l’impugnazione della cartella da parte della contribuente ha sanato tale vizio, perché ha dimostrato la piena conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo della notificazione. L’annullamento è stato comunque disposto per la carenza di motivazione e, soprattutto, per la mancata prova della notificazione degli atti presupposti da parte dell’ente impositore. È stato riconosciuto l’interesse ad agire anche dopo l’integrale pagamento, in vista delle possibili azioni restitutorie o recuperatorie. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata dichiarata priva di legittimazione passiva soltanto con riferimento alla censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti; le spese tra ricorrente e Agenzia sono state compensate, mentre l’ente impositore è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.420, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD)
La trasmissione di un documento informatico per via telematica a mezzo PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente.
La PEC può avere efficacia equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno, purché siano rispettate le disposizioni e le regole tecniche applicabili.
Art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
Anche per i duplicati informatici può essere necessaria l’attestazione di conformità quando il destinatario ne disconosca la conformità all’originale.
Art. 23-ter D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
L’attestazione di conformità è necessaria per le copie informatiche di atti formati originariamente su supporto analogico; il giudice ne ha ritenuto l’applicabilità anche alle copie di atti formati originariamente in digitale.
Art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973
La notificazione degli avvisi e degli altri atti ... alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi ... può essere effettuata ... a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo ... risultante dall’INI-PEC.
La notifica PEC degli atti impositivi è ammessa, secondo la disciplina richiamata, nei confronti di imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.
Art. 26 D.P.R. n. 602/1973
La disciplina della notificazione degli atti della riscossione deve coordinarsi con le modalità previste dalla normativa tributaria e dalla disciplina della PEC.
Art. 28 D.P.R. n. 603/1973
Richiamato in tema di notificazioni telematiche degli atti della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
D.P.R. n. 68/2005 e relative regole tecniche
Definiscono il funzionamento della PEC, le ricevute e la marcatura temporale, attribuendo alle comunicazioni PEC efficacia probatoria in presenza dei requisiti tecnici prescritti.
Cass. n. 2203/2018 e Cass. n. 654/2014
La notificazione dell’atto impositivo costituisce una condizione di efficacia dell’atto e non necessariamente un requisito di validità; la conoscenza dell’atto entro i termini di legge può sanare il vizio della notifica se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Cass. n. 23887/2017
Richiamata quale orientamento contrario, secondo cui l’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario non sarebbe sanabile mediante la costituzione in giudizio del destinatario; il giudice ha preferito l’orientamento riferito agli atti impositivi.
D.M. Giustizia n. 55/2014 e Legge n. 247/2012
Utilizzati per la liquidazione delle spese processuali in favore della contribuente.
Massime di principio
- La notifica PEC di un atto tributario è ammissibile nei confronti di imprese e professionisti la cui PEC risulti da pubblici elenchi, ma deve rispettare i requisiti tecnici e documentali previsti dalla legge.
- La mancanza dell’attestazione di conformità dell’atto notificato tramite PEC può rendere la notificazione inesistente o invalida, soprattutto se il destinatario disconosce la conformità della copia o del duplicato all’originale.
- Per gli atti impositivi, l’impugnazione dell’atto da parte del destinatario normalmente dimostra che egli ne ha avuto conoscenza e può sanare il vizio della notificazione, senza però sanare altri vizi autonomi dell’atto.
- La mancata notifica degli atti presupposti può comportare l’annullamento dell’atto successivo, anche per invalidità derivata; l’ente impositore deve dimostrare in giudizio l’avvenuta notificazione.
- La cartella deve essere motivata in modo sufficiente, indicando gli elementi essenziali della pretesa, le date di notifica degli atti presupposti e, ove rilevante, il coinvolgimento degli eventuali obbligati solidali.
- Il pagamento integrale della cartella non elimina necessariamente l’interesse a impugnarla, se il contribuente può ottenere la restituzione delle somme o esercitare altre azioni recuperatorie.
- La responsabilità processuale deve essere valutata separatamente: l’agente della riscossione può essere parte necessaria per l’annullamento della cartella da esso emessa, mentre la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti può riguardare esclusivamente l’ente impositore.
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