Sentenza del 06/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva escluso la decadenza dell'associazione dal regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l'Ufficio, l'associazione aveva effettuato reiterati pagamenti e versamenti in contanti superiori alla soglia allora prevista dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, con conseguente perdita automatica delle agevolazioni. L'Agenzia contestava inoltre la valorizzazione, da parte dei primi giudici, delle quietanze dei calciatori e collaboratori e dell'ipotesi che gli importi complessivi fossero il risultato di più pagamenti frazionati inferiori alla soglia. Restavano comunque contestate le omissioni relative alla presentazione del Modello Unico e del Modello 770.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la destinazione delle somme fosse documentata attraverso le quietanze rilasciate ai percipienti e che i pagamenti fossero stati effettuati frazionatamente, per importi singolarmente inferiori alla soglia. Ha inoltre valorizzato la modifica introdotta dall'art. 19 del d.lgs. n. 158/2015, che ha eliminato la decadenza dalle agevolazioni quale conseguenza della violazione degli obblighi di tracciabilità, sostituendola con l'applicazione di sanzioni. La sentenza ha quindi mantenuto le sanzioni per l'omessa presentazione del Modello Unico e del Modello 770, ma ha escluso la perdita del regime agevolato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Prevede il regime fiscale agevolato applicabile, al ricorrere dei requisiti, alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Art. 25, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133
I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore alla soglia prevista, tramite conti correnti bancari o postali ovvero con modalità idonee a consentire controlli efficaci.
Nella formulazione originaria, la violazione degli obblighi di tracciabilità era collegata alla decadenza dalle agevolazioni. La decisione considera tuttavia rilevanti la concreta ricostruibilità dei flussi finanziari, l'identificabilità dei percipienti e l'assenza di finalità evasive.
Art. 37, legge 21 novembre 2000, n. 342
Ha elevato il limite dei proventi commerciali rilevante per l'accesso al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
Art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede le sanzioni applicabili per violazioni degli obblighi documentali, contabili e di comunicazione tributaria, richiamate nella decisione in luogo della decadenza dal regime agevolato.
Art. 19, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Sono soppresse le parole relative alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
La modifica ha eliminato la decadenza automatica dal regime agevolato quale conseguenza della violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Commissione ne ha ritenuto applicabile il principio anche a violazioni commesse anteriormente, applicando il trattamento più favorevole.
Massime di principio
- La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di un'associazione sportiva dilettantistica non comporta necessariamente, soprattutto alla luce della modifica normativa del 2015, la decadenza automatica dal regime agevolato; può invece comportare l'applicazione di sanzioni specifiche.
- Per dimostrare la regolarità sostanziale delle operazioni sono particolarmente rilevanti documenti che identifichino i percipienti, la causale, l'importo e il periodo dei pagamenti, come quietanze, registri e movimentazioni bancarie.
- La mera indicazione di un importo complessivo prelevato o pagato non dimostra da sola che ogni singola operazione abbia superato la soglia legale; occorre provare concretamente la singola movimentazione vietata.
- La presenza di pagamenti frazionati inferiori alla soglia può essere valorizzata dal giudice, ma il frazionamento deve essere effettivo e non artificiosamente utilizzato per eludere gli obblighi di tracciabilità.
- Le omissioni dichiarative, come la mancata presentazione del Modello Unico o del Modello 770, costituiscono violazioni autonome e possono restare sanzionabili anche quando viene esclusa la decadenza dal regime fiscale agevolato.
- In casi analoghi è opportuno utilizzare strumenti tracciabili e conservare una documentazione completa delle operazioni, perché l'assenza di finalità evasive non elimina automaticamente gli obblighi formali né le relative sanzioni.
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