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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Agevolazioni su crediti agevolati e fiscali per acquisto prima casa - Termine Temporale di diciotto mesi per la residenza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha ritenuto perentorio il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza. Non essendo emerse situazioni interruttive o obiettive condizioni di disagio, il mancato rispetto del termine comporta la perdita delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa e il conseguente recupero della maggiore imposta dovuta, oltre agli eventuali accessori previsti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni per la prima casa, ma non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell’atto. In assenza di cause oggettive, imprevedibili e non imputabili al contribuente idonee a interrompere o giustificare il termine, è stata contestata la decadenza dai benefici.

Norme richiamate

  • Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

    Il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza è stato interpretato come perentorio. Il suo mancato rispetto determina, salvo cause eccezionali non imputabili al contribuente, la decadenza dalle agevolazioni per la prima casa.

Massime di principio

  • Chi acquista un’abitazione con le agevolazioni prima casa deve trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell’atto.
  • Il termine è normalmente perentorio: il semplice ritardo, difficoltà organizzativa o mancato completamento delle formalità non giustifica il mancato trasferimento.
  • La decadenza può essere esclusa solo in presenza di circostanze oggettive, imprevedibili e non imputabili al contribuente, adeguatamente dimostrate.
  • In caso di decadenza, l’Amministrazione finanziaria può recuperare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre a sanzioni e interessi secondo la disciplina applicabile.
  • Per evitare contestazioni, il trasferimento della residenza dovrebbe essere richiesto tempestivamente e documentato, verificando anche l’effettiva sussistenza dei requisiti al momento dell’acquisto.

Testo integrale

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