Cassazione Civile, Ordinanza n. 02473/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due professionisti avevano convenuto in giudizio una società e la socia accomandataria per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi all’attività svolta in un precedente giudizio davanti alla Corte d’appello. Essi avevano già proposto in passato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, che aveva accolto solo in parte la domanda e, per la parte relativa ai compensi maturati per l’attività svolta in appello, si era dichiarato incompetente, assegnando il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente. La Corte d’appello, investita del nuovo ricorso, lo aveva però qualificato come riassunzione del precedente giudizio e aveva dichiarato l’estinzione del procedimento per tardività ex art. 50, ultimo comma, c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato. Nella memoria illustrativa i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sostenendo che il mancato deposito dipendesse da un disguido informatico non imputabile a loro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., il deposito della copia autentica dell’ordinanza impugnata e che non fossero integrati i presupposti per la rimessione in termini: non era stata dimostrata in modo adeguato la non imputabilità dell’omissione, essendo insufficiente la generica allegazione di un disguido informatico, e comunque l’istanza era stata formulata solo dopo la proposta di improcedibilità del relatore, quindi non con la necessaria immediatezza. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito utilizzato per introdurre la domanda di pagamento dei compensi professionali
art. 14, comma 2, D.lgs. n. 150/2011
richiamato quale base procedurale della domanda relativa ai compensi professionali
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare l'estinzione del procedimento ritenuto riassuntivo e tardivo
impone, a pena di improcedibilità, il deposito del ricorso per cassazione e della copia autentica della decisione impugnata entro il termine previsto
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato in relazione agli adempimenti documentali quando la notifica è avvenuta via PEC
la rimessione in termini è ammissibile solo in presenza di causa non imputabile, assoluta e tempestivamente dedotta, con immediata reazione della parte
richiamato per la proposta del relatore di improcedibilità del ricorso
richiamato per la memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto del presupposto del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è un onere processuale la cui omissione comporta improcedibilità, salvo che la decisione risulti già legittimamente nella disponibilità del giudice per effetto del deposito della controparte.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile alla parte, caratterizzata da assolutezza e da un nesso causale determinante con la decadenza; non basta una generica allegazione di malfunzionamento o difficoltà tecnica.
- La parte che invochi la rimessione in termini deve attivarsi con immediatezza non appena percepito l’impedimento o la necessità di compiere l’atto precluso; una richiesta formulata solo dopo il rilievo officioso dell’irregolarità è tardiva.
- In tema di deposito telematico, la parte ha l’onere di verificare tempestivamente la conformità del fascicolo informatico a quanto effettivamente inviato, secondo la diligenza esigibile nel processo civile.
- L’improcedibilità per omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non può essere evitata tramite allegazioni meramente assertive di disguidi informatici non supportate da adeguata prova.
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