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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02473/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Due professionisti avevano convenuto in giudizio una società e la socia accomandataria per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi all’attività svolta in un precedente giudizio davanti alla Corte d’appello. Essi avevano già proposto in passato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, che aveva accolto solo in parte la domanda e, per la parte relativa ai compensi maturati per l’attività svolta in appello, si era dichiarato incompetente, assegnando il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente. La Corte d’appello, investita del nuovo ricorso, lo aveva però qualificato come riassunzione del precedente giudizio e aveva dichiarato l’estinzione del procedimento per tardività ex art. 50, ultimo comma, c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato. Nella memoria illustrativa i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sostenendo che il mancato deposito dipendesse da un disguido informatico non imputabile a loro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., il deposito della copia autentica dell’ordinanza impugnata e che non fossero integrati i presupposti per la rimessione in termini: non era stata dimostrata in modo adeguato la non imputabilità dell’omissione, essendo insufficiente la generica allegazione di un disguido informatico, e comunque l’istanza era stata formulata solo dopo la proposta di improcedibilità del relatore, quindi non con la necessaria immediatezza. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è un onere processuale la cui omissione comporta improcedibilità, salvo che la decisione risulti già legittimamente nella disponibilità del giudice per effetto del deposito della controparte.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile alla parte, caratterizzata da assolutezza e da un nesso causale determinante con la decadenza; non basta una generica allegazione di malfunzionamento o difficoltà tecnica.
  • La parte che invochi la rimessione in termini deve attivarsi con immediatezza non appena percepito l’impedimento o la necessità di compiere l’atto precluso; una richiesta formulata solo dopo il rilievo officioso dell’irregolarità è tardiva.
  • In tema di deposito telematico, la parte ha l’onere di verificare tempestivamente la conformità del fascicolo informatico a quanto effettivamente inviato, secondo la diligenza esigibile nel processo civile.
  • L’improcedibilità per omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non può essere evitata tramite allegazioni meramente assertive di disguidi informatici non supportate da adeguata prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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