Cassazione Civile, Ordinanza n. 27248/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario svolto nel periodo 1.9.1994-30.6.2004, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo provata, sulla base di una valutazione complessiva delle testimonianze, l'osservanza degli orari di lavoro dedotti dal lavoratore e rilevando che il datore di lavoro non aveva dimostrato la flessibilità dell'orario. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per errata valutazione della prova e carenza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato le ragioni dell'accoglimento della domanda; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un punto decisivo e sostenendo che spettasse al lavoratore l'onere di provare in modo serio, specifico e rigoroso la sussistenza dei presupposti del lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della nullità e del vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che, quando si censuri in cassazione l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali, il ricorrente deve trascriverne integralmente il contenuto e indicare specificamente i punti decisivi; tale onere non era stato assolto, perché la doglianza era generica e si risolveva in una richiesta di riesame del fatto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo un paradigma non più compatibile con l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis. Non sono state regolate le spese, essendo le controparti rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, che è riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale va censurato secondo il testo vigente della norma, come modificato dal d.l. n. 83 del 2012; non è più consentita una doglianza formulata in termini generici di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La ricorrente invocava il principio dell'onere della prova sostenendo che gravasse sul lavoratore la prova rigorosa del lavoro straordinario e dei relativi presupposti.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012
Ha modificato il contenuto dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., rilevante ratione temporis nel caso di specie.
Massime di principio
- La censura in cassazione che, sotto la veste di nullità o vizio di motivazione, miri in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile, perché il riesame del fatto è riservato al giudice di merito.
- Chi denunci in cassazione l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali deve trascriverne il contenuto rilevante e indicare in modo specifico i passaggi decisivi, così da consentire il controllo di decisività; una doglianza generica è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve essere formulato secondo il paradigma vigente della norma, non essendo più consentito dedurre semplicemente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione delle regole sull'onere della prova non può essere prospettata in modo astratto se, in concreto, la censura si risolve nel contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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