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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 15642 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - Operazioni con società estere infragruppo (cd. "transfer pricing") - Valutazione in base al "valore normale" - Clausola antielusiva - Presupposti dell'elusione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al 2003 per IRPEG e IRAP, con recuperi concernenti costi infragruppo, oneri finanziari, una variazione in diminuzione, operazioni di transfer pricing, proventi non dichiarati e costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza. In particolare, la società contestava l'applicazione dell'art. 76, comma 5, del T.U.I.R. (ora art. 110, comma 7), sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato né il vantaggio fiscale derivante dalla tassazione estera inferiore né il corretto valore normale delle operazioni. L'Agenzia contestava invece la decisione della CTR nella parte in cui aveva annullato alcuni recuperi per genericità della motivazione e mancata prova dell'inerenza dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi della società relativi al transfer pricing, stabilendo che l'Amministrazione deve provare i presupposti dell'elusione, inclusa la superiorità della fiscalità italiana rispetto a quella dello Stato estero, e deve poi determinare il valore normale dell'operazione. Ha inoltre accolto la censura sulla motivazione insufficiente della CTR riguardo alle vendite verso la consociata inglese, poiché non erano state valutate le deduzioni della contribuente basate sull'esame complessivo delle vendite. È stato accolto anche il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'allegazione del processo verbale di constatazione. Quanto al ricorso dell'Agenzia, sono stati accolti i motivi concernenti l'omessa motivazione sull'inerenza dei costi infragruppo e sull'assenza di documentazione relativa all'utilizzo di un fondo; sono stati invece rigettati i motivi relativi alla pretesa motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 76, comma 5, oggi art. 110, comma 7, T.U.I.R.

    I componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti.

    La disciplina sul transfer pricing è una clausola antielusiva. L'Amministrazione deve provare sia l'esistenza di condizioni idonee a determinare uno spostamento di utili verso l'estero sia la superiorità della fiscalità italiana rispetto a quella dello Stato della società non residente.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 9

    Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    Il valore normale deve essere determinato mediante un confronto con condizioni di mercato comparabili, non sulla base di mere stime arbitrarie o del solo riferimento a policy interne al gruppo.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, già art. 75

    I componenti negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, purché certi e determinabili.

    I costi relativi a prestazioni di servizi sono normalmente imputabili all'esercizio in cui la prestazione è ultimata; la sola emissione della fattura non determina automaticamente l'esercizio di competenza.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel transfer pricing l'onere di provare i presupposti dell'elusione grava sull'Amministrazione; per la deduzione dei componenti negativi, invece, il contribuente deve dimostrare i requisiti di certezza, determinabilità, inerenza e competenza.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e, quando richiamano altri atti, questi devono essere allegati o riprodotti nei contenuti essenziali.

    L'omessa pronuncia del giudice sulla contestazione relativa alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione costituisce vizio della sentenza e impone il riesame della questione.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 2

    Non sono irrogate sanzioni al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria.

    L'esonero dalle sanzioni richiede l'indicazione concreta degli atti amministrativi cui il contribuente si è conformato; il semplice richiamo generico a linee guida o principi non è sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa decisione su una specifica censura, come quella riguardante l'allegazione del processo verbale di constatazione, integra un vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • In una contestazione di transfer pricing, l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare che il prezzo infragruppo differisce da una policy interna o da una stima: deve provare il carattere elusivo dell'operazione, la fiscalità italiana più elevata e il corretto valore normale secondo criteri comparabili di mercato.
  • Il contribuente deve conservare documentazione completa su prezzi, margini, funzioni svolte, rischi assunti, comparabili e condizioni commerciali, così da poter dimostrare la coerenza delle operazioni con il principio di libera concorrenza.
  • L'analisi delle vendite infragruppo deve essere sufficientemente rappresentativa e non può basarsi automaticamente su un campione limitato di operazioni anomale senza considerare il complesso delle transazioni e le spiegazioni alternative fornite dal contribuente.
  • Per dedurre costi relativi a servizi, il contribuente deve dimostrare effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza; la fattura, da sola, non prova necessariamente che il costo sia sorto nell'esercizio di emissione.
  • Una sentenza tributaria deve confrontarsi con le difese e con i documenti decisivi prodotti dalle parti. Il richiamo generico alla gravità degli elementi o alla genericità dell'accertamento può essere insufficiente se non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • Quando l'avviso di accertamento richiama un processo verbale di constatazione o altro atto, occorre verificare che l'atto sia stato allegato o che il suo contenuto essenziale sia stato riprodotto; l'omessa valutazione giudiziale di tale contestazione può comportare la cassazione con rinvio.

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