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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37542/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito da un comune a un architetto per la redazione di atti tecnici relativi a frazionamenti e ad altre prestazioni connesse a interventi comunali. In origine il professionista aveva agito per il pagamento del compenso; il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva poi ricondotto la pretesa nell’alveo dell’azione di ingiustificato arricchimento, ritenendo sussistente l’utilitas per l’ente ma limitandola a una somma già corrisposta. La corte d’appello, invece, ha riconosciuto un ulteriore credito in favore del professionista, liquidandolo sulla base delle tariffe di categoria e detraendo quanto già percepito. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno e dell’intangibilità del giudicato, sostenendo che una precedente sentenza tra le stesse parti, relativa a un diverso incarico, avesse già individuato nel funzionario e non nell’ente il soggetto tenuto al pagamento; 2) nullità del contratto d’opera per mancanza di un valido atto esterno di conferimento dell’incarico, con conseguente violazione delle norme richiamate; 3) violazione delle regole processuali e sostanziali sull’azione di arricchimento senza causa, assumendo che la domanda accolta fosse nuova rispetto a quella monitoria e quindi inammissibile; 4) violazione dell’onere della prova e erronea valutazione degli elementi probatori, poiché la corte territoriale avrebbe usato dati non provati e avrebbe dovuto gravare il professionista della dimostrazione del credito e della diminuzione patrimoniale; 5) erronea regolazione delle spese di lite, censurata in relazione alla soccombenza e alla motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che la precedente sentenza invocata dal comune riguardava un incarico diverso e quindi non precludeva la decisione sulla presente pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, perché le sentenze di merito non avevano fondato la decisione su un contratto valido, ma su un’azione di arricchimento senza causa. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la questione dell’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. era ormai coperta da giudicato interno, non essendo stata proposta idonea impugnazione incidentale. Ha respinto il quarto motivo perché la censura non denunciava una reale violazione dell’art. 2697 c.c., ma solo una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha respinto anche l’ultimo motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile nel giudizio di cassazione, ma opera solo se la precedente decisione riguarda il medesimo rapporto sostanziale; qui è stato escluso perché la sentenza invocata atteneva a un incarico diverso.

  • art. 324 c.p.c.

    L’intangibilità del giudicato non impedisce la decisione quando la precedente pronuncia non ha efficacia preclusiva sulla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

  • art. 1418 c.c.

    È stata evocata dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto d’opera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse poiché la decisione di merito si fondava sull’ingiustificato arricchimento e non sul contratto.

  • art. 107, comma 2, lett. c), T.U.E.L.

    Richiamato per contestare la validità del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’ente locale, ma senza incidenza decisiva sulla ratio della sentenza di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla asserita novità della domanda, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dal giudicato interno.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla asserita novità della domanda, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dal giudicato interno.

  • art. 191 T.U.E.L.

    Evocato nel contesto della tesi difensiva dell’ente sulla necessità di un valido atto formale per obbligare il comune, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2041 c.c.

    Costituisce la base dell’azione di arricchimento senza causa riconosciuta in appello; il credito è stato liquidato nei limiti dell’arricchimento conseguito dall’ente e della correlativa diminuzione patrimoniale del professionista.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato nel motivo che contestava l’ammissibilità dell’azione di arricchimento, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o nega espressamente/implicitamente la regola di giudizio; non è configurabile nella semplice rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientra nel giudizio di merito e non integra di per sé vizio di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; nel caso concreto il comune, risultato soccombente, non poteva dolersi della liquidazione delle spese a suo carico.

  • art. 92 c.p.c.

    Il richiamo alla compensazione o diversa regolazione delle spese è stato respinto, ritenendosi corretta l’applicazione della regola generale della soccombenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge su giudicato, contratto, arricchimento senza causa, prova e spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza in relazione al giudicato e alla disciplina processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e insufficiente motivazione, ma le censure sono state ricondotte a mere contestazioni di merito.

  • art. 372 c.p.c.

    Non ostacola la produzione in cassazione di documenti attestanti la formazione successiva del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed era successivo al 30 gennaio 2013, è stato dichiarato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile anche in cassazione, ma produce preclusione solo se la precedente decisione ha ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale e incide direttamente sulla stessa pretesa dedotta in giudizio.
  • Quando la decisione di merito è fondata sull’azione di ingiustificato arricchimento e non su un valido contratto, le censure che investono la validità del contratto risultano prive di interesse.
  • La contestazione dell’ammissibilità di una domanda diversa rispetto a quella originariamente proposta deve essere coltivata con specifica impugnazione; in difetto, la relativa statuizione si consolida come giudicato interno.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non coincide con la mera critica alla valutazione delle prove: essa sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata secondo la struttura della fattispecie.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o si discosta dalle regole legali di disponibilità e valutazione della prova.
  • Nell’azione di arricchimento senza causa, il riconoscimento dell’indennizzo va commisurato all’effettivo arricchimento del beneficiario e alla corrispondente diminuzione patrimoniale dell’esecutore della prestazione, senza che la sola determinazione unilaterale del beneficiario fissi automaticamente il limite del dovuto.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza e non è censurabile in cassazione quando la parte ricorrente risulta sostanzialmente perdente nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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