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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35883/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2005, relativo a una dichiarazione integrativa presentata il 25 gennaio 2007. In primo grado la C.T.P. aveva annullato l'accertamento solo limitatamente al disconoscimento di un costo di 50.000 euro per difetto di documentazione. In appello la C.T.R. della Calabria aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale della società, motivando però in modo estremamente sintetico: aveva richiamato integralmente la motivazione di una coeva decisione resa nella causa relativa all'anno d'imposta 2004, tra le stesse parti, senza esporre in concreto le ragioni della propria adesione né confrontarsi con le specifiche censure dell'appello erariale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione meramente per relationem priva di autonoma esposizione; con il secondo e il terzo motivo, in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 88, comma 1, TUIR e dell'art. 32 d.P.R. n. 633/1972. La società è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata perché la motivazione della C.T.R. si limitava a un rinvio a una diversa decisione, senza riprodurne i contenuti in modo autosufficiente e senza compiere una valutazione autonoma delle ragioni richiamate. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini l'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la mera adesione a un'altra decisione, senza autonoma illustrazione, integra nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve avere contenuto motivazionale sostanzialmente analogo a quello richiesto dall'art. 132 c.p.c.; il rinvio ad altra sentenza è ammissibile solo se la decisione resti autosufficiente e consenta il controllo delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • art. 88, comma 1, TUIR

    Motivo dichiarato assorbito; non viene esaminato nel merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 633/1972

    Motivo dichiarato assorbito; non viene esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia solo apparente o per relationem in modo tale da impedire l'individuazione delle ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiama un precedente in modo tale da renderne effettivamente percepibili i contenuti e da consentire una autonoma valutazione critica del caso deciso.
  • È nulla la sentenza che si limiti a indicare l'esistenza di un'altra decisione richiamata, senza esporne i contenuti essenziali e senza confrontarsi con le specifiche doglianze delle parti, poiché in tal modo la motivazione diviene solo apparente.
  • L'art. 36 del processo tributario impone una motivazione sostanzialmente equivalente a quella richiesta dall'art. 132 c.p.c., sicché i principi elaborati in materia di motivazione apparente sono applicabili anche alle decisioni tributarie.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale di motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito.
  • Il giudice di rinvio deve procedere a nuovo esame delle censure non vagliate validamente e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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