Cassazione Civile, Ordinanza n. 06388/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La vicenda nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui un bene in comproprietà della ricorrente sarebbe stato venduto a un prezzo inferiore al suo reale valore, asseritamente per effetto di condotte penalmente rilevanti poste in essere dai convenuti. La ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale deducendo che tali condotte le avessero causato un pregiudizio morale, esistenziale e/o psichico, in connessione con il preteso danno patrimoniale subito nella vendita forzata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provato il pregiudizio allegato, né il suo effettivo collegamento causale con la vendita a prezzo asseritamente vile. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto dieci motivi, lamentando in sintesi: che il danno non patrimoniale derivante da reati e lesione di diritti inviolabili sarebbe dovuto essere riconosciuto in re ipsa; che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata apparente o comunque insufficiente; che sarebbero stati mal interpretati l’oggetto della domanda e le allegazioni di parte attrice; che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il giudicato penale e gli atti del procedimento penale; che il danno morale ed esistenziale avrebbe potuto essere dimostrato tramite indizi o presunzioni; che erano stati male valutati gli elementi di prova; che avrebbe dovuto essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio sul valore dell’immobile; e che il danno morale sarebbe dovuto essere quantificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, per quanto comprensibile dalle censure formulate in modo prolisso e confuso, che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse corretta: il danno non patrimoniale allegato non poteva presumersi automaticamente per il solo fatto che la condotta fosse asseritamente penalmente rilevante o lesiva di diritti inviolabili, ma doveva essere specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato e non apparente, escludendo la prova sia del pregiudizio patrimoniale presupposto sia, comunque, del danno non patrimoniale rivendicato. Molte censure sono state dichiarate inammissibili perché generiche, non specifiche o dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato i diversi vizi deducibili in cassazione, ma ha ritenuto che le censure, per come formulate, o non colpissero la ratio decidendi o si risolvessero in richieste di nuova valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancanza di specifico richiamo al contenuto degli atti processuali rilevanti ha determinato l’inammissibilità di alcune censure per difetto di specificità.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta tutt’altro che apparente o insanabilmente contraddittoria.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione, ma la sentenza impugnata è stata considerata sufficientemente motivata.
La Corte ha esaminato il richiamo al reato in relazione alla domanda risarcitoria, precisando che la sola rilevanza penale del fatto non rende il danno non patrimoniale automatico.
Il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa: anche quando il fatto illecito costituisce reato, il pregiudizio deve essere allegato e provato.
Richiamato dalla ricorrente ai fini della quantificazione del danno morale, ma la Corte ha ritenuto che, esclusa la prova del danno, non potesse procedersi a liquidazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale, anche se allegato come conseguenza di un fatto illecito che integri reato o lesione di diritti inviolabili, non si presume automaticamente in re ipsa: deve essere specificamente allegato e dimostrato dal danneggiato, anche mediante presunzioni semplici.
- Quando il danno allegato è presentato come conseguenza di un pregiudizio patrimoniale presupposto, la prova deve riguardare anche tale pregiudizio-base e il nesso tra esso e il danno non patrimoniale richiesto.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; le censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- La denuncia di omessa o errata interpretazione della domanda è scrutinabile solo se si traduce in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va sorretta da specifica indicazione degli atti rilevanti.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere invocata utilmente quando, a monte, manchi già la prova dei fatti costitutivi del danno dedotto e la consulenza non avrebbe rilievo decisivo ai fini della decisione.
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