Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio e amministratore unico, per l'anno d'imposta 2015, con imputazione di redditi di capitale pari alla quota degli utili extracontabili accertati induttivamente in capo alla società partecipata, a sua volta destinataria di distinto avviso fondato sul mancato rinvenimento di scritture contabili e su accertamenti bancari. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, di non aver ricevuto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e di aver offerto prova contraria mediante estratti conto della società e personali, dai quali si sarebbero evinte le causali delle movimentazioni e l'assenza di trasferimenti patrimoniali rilevanti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR valutato la documentazione bancaria che giustificava i componenti negativi di reddito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR circoscritto la prova contraria alla sola estraneità alla gestione societaria, senza considerare anche la mancata percezione degli utili; 3) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, per non avere esaminato gli estratti conto che, a suo dire, avrebbero dimostrato la mancata distribuzione degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per il divieto di doppia conforme e, comunque, per la mancata deduzione di un fatto storico decisivo, trattandosi al più di critica alla valutazione della prova documentale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché la CTR ha correttamente applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale e non ha invertito l'onere della prova, gravando sul socio la dimostrazione specifica della mancata percezione degli utili o della loro diversa destinazione. Ha ritenuto infondato e inammissibile anche il terzo motivo, osservando che esso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e che, in ogni caso, la prova contraria avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, non essendo sufficiente l'asserita assenza di flussi tra conto sociale e conto personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per qualificare come reddito di capitale la quota di utili extracontabili imputata al socio
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento induttivo degli utili extracontabili in capo alla società
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la rettifica del reddito complessivo del contribuente
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato con riferimento ai requisiti di inerenza, certezza e precisione dei componenti negativi
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
menzionato dalla parte ricorrente e ritenuto non decisivo ai fini della motivazione dell'avviso societario
la Corte afferma che non vi è stata violazione dell'onere della prova, poiché una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili grava sul socio la prova contraria specifica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori
richiamato per il divieto di ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme, in difetto di diversa ratio decidendi tra primo e secondo grado
Massime di principio
- In presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria specifica da parte del socio.
- La prova contraria alla presunzione di distribuzione non si esaurisce nella sola deduzione dell'estraneità alla gestione societaria, ma può e deve riguardare anche la mancata percezione degli utili; tuttavia essa deve essere puntuale e documentata.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di documenti o una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso è inammissibile se non viene dimostrata la diversità della ratio decidendi tra le due sentenze di merito.
- Quando l'accertamento societario poggia sul mancato rinvenimento delle scritture contabili e su accertamenti bancari, la contestazione del socio deve confrontarsi con tale base presuntiva e non può limitarsi a una generica contestazione del saldo o dei movimenti bancari.
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