Cassazione Civile, Ordinanza n. 07549/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto un'attività alberghiera e il relativo immobile, stipulato tra le parti nel 2013 e successivamente modificato quanto al canone, anche in ragione dell'assunzione da parte dell'affittuaria di spese straordinarie e di pagamenti eseguiti per debiti della locatrice verso dipendenti. La società affittuaria sosteneva di avere versato, anche in esecuzione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'ambito di una procedura promossa da Equitalia nei confronti della locatrice, somme superiori a quelle dovute e chiedeva la condanna della controparte al rimborso delle somme eccedenti relative a lavori di straordinaria manutenzione c.d. extra contratto. La convenuta contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e il pagamento di un controcredito per omessi versamenti IVA. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava tardive le domande riconvenzionali; la Corte d'appello confermava il rigetto della domanda di ripetizione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali sul rito, assumendo che la causa, assoggettata al rito locatizio/lavoristico, non avrebbe potuto essere decisa senza lettura del dispositivo all'udienza di discussione e che la decisione sarebbe stata assunta illegittimamente con le forme del rito ordinario; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato, ai fini del quantum, i canoni previsti dall'originario contratto anziché quelli ridotti dalle successive modifiche pattizie, così non riconoscendole il credito azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva legittimamente applicato il regime emergenziale della trattazione scritta previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 18/2020, applicabile alle udienze civili e anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro/locatizio, e che tale disciplina non imponeva la lettura del dispositivo all'udienza né rendeva nulla la sentenza depositata successivamente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il dedotto travisamento della prova, per come articolato, non era deducibile come vizio di legittimità nei limiti invocati, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, e che comunque il motivo sollecitava una rivalutazione del compendio istruttorio, inammissibile in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
Indica il rito introduttivo originariamente utilizzato per l'azione proposta dalla parte attrice.
Richiamato per la proposizione della domanda in materia locatizia/affini secondo il rito speciale.
La mancata richiesta di nuovo decreto di fissazione dell'udienza comporta la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali tardive.
Richiamato nel percorso processuale di primo grado per la trattazione e decisione orale della causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge processuale relativa al rito e alla modalità di decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il dedotto travisamento della prova; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e il regime del vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto della prova documentale.
Norma richiamata nel primo motivo per sostenere la nullità della decisione non letta in udienza.
Norma richiamata nel primo motivo in tema di rito lavoristico e lettura del dispositivo.
Norma richiamata nel primo motivo per sostenere l'obbligo di decisione e lettura del dispositivo all'udienza.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020
Applicabile alle udienze civili anche in materia di lavoro; sostituisce l'udienza in presenza con il deposito telematico di note scritte e non introduce un nuovo modello decisorio.
Richiamato nel provvedimento di sostituzione dell'udienza con note telematiche nel contesto emergenziale.
Censura ritenuta non pertinente perché la norma, introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, non era applicabile ratione temporis al caso.
Indicato come rimedio istituzionale per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando ricorrano i presupposti dell'errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, disposta in base alla normativa emergenziale, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro o ad altri riti speciali, e non comporta di per sé nullità della sentenza solo perché il dispositivo non sia letto in udienza o la decisione sia depositata successivamente.
- Quando il giudice di merito decide nel rispetto del regime emergenziale vigente, è inammissibile dolersi in cassazione della mancata applicazione delle forme ordinarie del rito, se la censura non confronta la disciplina speciale concretamente operante nel processo.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è utilizzabile come mezzo surrettizio per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio in cassazione; il rimedio può essere, secondo i casi, la revocazione per errore di fatto oppure la denuncia del vizio nei ristretti limiti degli artt. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., ma non una nuova lettura delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa ponderazione delle risultanze documentali e contabili quando la censura si risolva nella contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulla ricostruzione delle pattuizioni contrattuali successive e sulla comparazione delle poste di dare e avere; la parte che invochi un credito da ripetizione deve censurare specificamente e nei limiti di legittimità la base fattuale e giuridica della quantificazione adottata.
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