Cassazione Civile, Ordinanza n. 16163/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto, nell’ambito del controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, una richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. 600/1973, alla quale aveva risposto inviando la documentazione richiesta. Successivamente gli era stata notificata una cartella di pagamento per euro 9.308,69 mediante deposito presso la casa comunale, senza che risultasse ricevuta una preventiva comunicazione dell’esito del controllo con l’indicazione delle ragioni della rettifica. Dopo aver impugnato la cartella davanti ai giudici tributari, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, affidandolo a due motivi: (1) violazione dell’art. 36 ter, comma 4, d.P.R. 600/1973, per omessa comunicazione dell’esito del controllo formale prima dell’emissione della cartella, con conseguente nullità della cartella; (2) violazione dell’art. 36 ter, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 156 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto sanata la nullità della notifica della cartella per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, in materia di imposte sui redditi, la cartella di pagamento emessa all’esito del controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. 600/1973 è nulla se non è stata previamente comunicata al contribuente la conclusione del controllo con le relative ragioni, poiché tale comunicazione svolge una funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla sanatoria della nullità della notificazione, richiamando il principio per cui la proposizione del ricorso sana ex tunc il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, senza che ciò abbia leso il diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CGT-2 del Lazio in diversa composizione, affinché verifichi se la comunicazione dell’esito del controllo formale sia stata effettivamente effettuata prima della cartella; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 36 ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la comunicazione dell’esito del controllo formale deve precedere l’emissione della cartella di pagamento e la sua omissione determina nullità della cartella, perché assicura la necessaria interlocuzione con il contribuente
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per le notificazioni degli atti tributari richiama le norme sulle notificazioni del processo civile e il relativo regime di nullità e sanatorie
la nullità della notificazione è sanata dalla proposizione del ricorso quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo
richiamato nei motivi del contribuente in tema di motivazione della cartella
richiamato nei motivi del contribuente in tema di obbligo di motivazione
richiamato nei motivi del contribuente come parametro di nullità della cartella
richiamato solo quale base delle ritenute alla fonte indicate nella documentazione prodotta
richiamato solo quale base del prospetto sulle ritenute fruibili per trasparenza
usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo motivo
usato come parametro di deduzione del vizio motivazionale nel secondo motivo
Massime di principio
- Nel controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter d.P.R. 600/1973, la comunicazione preventiva dell’esito del controllo al contribuente è un passaggio necessario e garantista: la sua omissione rende nulla la cartella di pagamento emessa all’esito del controllo.
- La funzione della comunicazione ex art. 36 ter è diversa da quella prevista per il controllo meramente cartolare ex art. 36 bis: nel primo caso è richiesta una preventiva interlocuzione con il contribuente, mentre nel secondo l’omissione della comunicazione non comporta nullità perché non incide sul diritto di difesa in modo analogo.
- La nullità della notificazione di un atto tributario è soggetta alla disciplina processualcivilistica richiamata dall’art. 60 d.P.R. 600/1973 e può essere sanata dalla proposizione tempestiva del ricorso, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Quando la questione riguarda la regolarità della notifica e il contribuente abbia comunque potuto proporre difese tempestive, il vizio notificatorio non comporta automaticamente invalidità sostanziale dell’atto se il diritto di difesa non risulta pregiudicato.
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